Sentenza n. 2937/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’accertamento della illegittimità del silenzio illegittimamente serbato all’istanza notificata dai ricorrenti in data 4.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Napoli sull’istanza volta all’adozione di misure per ridurre l’inquinamento acustico nell’area di Piazza San Domenico Maggiore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’istanza notificata il 4 giugno 2025. Hanno chiesto l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447/1995, dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 o di altro provvedimento idoneo a ridurre le immissioni acustiche lamentate nell’area di Piazza San Domenico Maggiore, asseritamente superiori alla normale tollerabilità e ai valori del piano di zonizzazione acustica. La domanda traeva origine anche dalla sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 4462/2025, che aveva condannato il Comune ad adottare cautele per ricondurre le immissioni entro la soglia di normale tollerabilità. Sono state dedotte la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 9 della l. n. 447/1995, degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato l’ordinanza sindacale n. 479/2026, valida per quattro mesi, con misure concernenti la vendita e somministrazione di bevande, gli orari di chiusura degli esercizi e il divieto di eventi con amplificazione o strumenti musicali dopo le ore 22.00. I ricorrenti hanno sostenuto che il provvedimento non fosse integralmente satisfattivo, in particolare per la limitata durata delle misure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La condanna dell’amministrazione a provvedere sul silenzio presuppone che l’inerzia perduri fino alla decisione e che sussista ancora l’interesse a una pronuncia dichiarativa. L’adozione, nelle more del giudizio, dell’ordinanza sindacale n. 479/2026 ha superato lo stato di inerzia e ha dato seguito alla pretesa azionata, rendendo inutile la pronuncia richiesta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Il giudice ha precisato che non occorreva verificare se l’ordinanza avesse integralmente soddisfatto la pretesa né valutarne la legittimità: eventuali censure contro il provvedimento sopravvenuto devono essere proposte con motivi aggiunti o con un nuovo ricorso, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. Il riconoscimento tardivo della fondatezza della pretesa relativa all’obbligo di provvedere ha giustificato la condanna del Comune al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 9 l. 447/1995
Indicato quale base normativa del potere di adottare ordinanze per contenere l’inquinamento acustico; l’ordinanza comunale sopravvenuta è stata adottata ai sensi di tale disposizione.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Indicato dai ricorrenti quale possibile fondamento del provvedimento richiesto.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
art. 64 d.lgs. 59/2010
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia dichiarativa sull’illegittimità del silenzio diviene inutile quando, nelle more, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
La condanna a provvedere presuppone la permanenza dell’inerzia fino alla decisione; se sopravviene un provvedimento espresso, il ricorso diviene improcedibile e le contestazioni contro il nuovo atto devono essere veicolate con motivi aggiunti o con un nuovo ricorso.
art. 9 l. 447/1995
Costituisce il fondamento dell’ordinanza sindacale sopravvenuta, con la quale il Comune ha adottato misure temporanee di contenimento delle immissioni acustiche e degli effetti della movida.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la permanenza dell’inerzia amministrativa fino al momento della decisione costituisce una condizione dell’azione; l’adozione nelle more di un provvedimento espresso determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice non deve valutare se il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale né la sua legittimità: tali questioni devono essere dedotte mediante motivi aggiunti o con un nuovo ricorso contro l’atto espresso.
- L’adozione tardiva del provvedimento richiesto può determinare l’improcedibilità del ricorso per silenzio, ma giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese quando dimostri il riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata.
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