Cassazione Civile, Ordinanza n. 02796/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'azienda sanitaria, di alcuni finanziamenti a funzione e incrementi tariffari richiesti da un presidio ospedaliero privato per gli anni 2002 e 2003, in relazione ai servizi di terapia intensiva, pronto soccorso, urgenza ed emergenza medica e alle prestazioni di ricovero. Il presidio aveva ottenuto decreti ingiuntivi, poi opposti dall'azienda sanitaria. In appello la Corte territoriale aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione, ritenendo, tra l'altro, che la domanda subordinata di arricchimento senza causa, proposta dall'opposto nel giudizio di opposizione, fosse inammissibile perché fondata su presupposti diversi da quelli della domanda monitoria e perché non poteva essere introdotta in quel momento processuale. Con il ricorso per cassazione il presidio ha dedotto: 1) violazione della disciplina legislativa e regionale sul preaccreditamento e sui finanziamenti a funzione, sostenendo che solo la Regione avrebbe potuto revocare il preaccreditamento; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che la convenzione sul SUEM dovesse essere letta nel suo complesso e avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del finanziamento anche per il 2003; 3) ulteriore violazione della medesima normativa e delle norme di interpretazione, in relazione agli incrementi finanziari connessi alle funzioni sanitarie; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, che si assumeva ammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, applicando il principio della ragione più liquida e valorizzando il precedente tra le stesse parti e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, quando essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi tre motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
opposizione a decreto ingiuntivo
Il giudizio instaurato con l'opposizione è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si applicano le regole generali del processo di cognizione anche quanto alle domande proponibili dall'opposto.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata quando si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è connessa per incompatibilità alla domanda principale.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato quale base processuale per l'introduzione della domanda subordinata nei termini consentiti dalla disciplina delle memorie integrative nel giudizio di cognizione.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a sostegno del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia e celerità processuale.
art. 276 c.p.c.
Il principio della ragione più liquida consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza rispettare rigidamente l'ordine di trattazione delle questioni.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati come norme di interpretazione contrattuale invocate dal ricorrente per sostenere una lettura sistematica della convenzione.
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Invocato dal ricorrente quale base normativa del sistema di accreditamento e dei correlati finanziamenti a funzione.
art. 8-sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei finanziamenti e delle prestazioni sanitarie rese in regime accreditato.
art. 6, comma 6, L. 26 dicembre 1994, n. 794
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei finanziamenti sanitari.
art. 22, comma 6, L. reg. Veneto 16 agosto 2002, n. 22
Richiamato dal ricorrente per sostenere la perdurante efficacia del preaccreditamento e del diritto ai finanziamenti a funzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, ma il processo resta un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente applicazione delle regole generali sulle domande proponibili e sulle preclusioni.
- La domanda di arricchimento senza causa è ammissibile, in via subordinata, se collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e proposta come alternativa incompatibile rispetto alla domanda principale, anche quando quest'ultima sia di adempimento contrattuale.
- Il fatto che la domanda subordinata sia introdotta dall'opposto nel giudizio di opposizione non ne determina l'inammissibilità, ove essa costituisca una risposta difensiva alla contestazione della controparte e si collochi nei tempi processuali consentiti dalle norme sulle memorie del giudizio ordinario.
- Quando una questione di diritto più semplice e decisiva risulta assorbente, il giudice di legittimità può far applicazione del principio della ragione più liquida e definire la causa senza esaminare preventivamente tutte le altre censure.
- Le regole di interpretazione contrattuale invocate per sostenere il diritto a finanziamenti o prestazioni devono essere valutate in modo sistematico; tuttavia, nel caso deciso, tali censure sono rimaste assorbite dall'accoglimento della doglianza processuale sulla domanda di arricchimento senza causa.
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