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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10738/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Due acquirenti di unità immobiliari di un edificio realizzato in parte da una società e completato da un altro soggetto hanno convenuto in giudizio entrambi i costruttori chiedendo il risarcimento dei danni per gravi vizi e difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., lamentati sia negli appartamenti di proprietà esclusiva sia nelle parti comuni. Il tribunale ha rigettato la domanda nei confronti della società costruttrice, ha accolto solo in parte la domanda verso l'altro convenuto e ha compensato le spese tra varie parti. La società costruttrice ha appellato soltanto il capo sulle spese, sostenendo di non essere soccombente e che non vi fossero ragioni per la compensazione; ha inoltre dedotto la nullità dell'atto di citazione per domanda cumulativa non ripartita e la carenza di interesse di ciascun attore a domande riferite all'immobile dell'altro. La corte d'appello ha rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale del coobbligato. In cassazione la società ha proposto otto motivi: i primi quattro contro la ritenuta infondatezza/irrilevanza delle censure sull'indeterminatezza della domanda, sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul difetto di interesse; il quinto contro la compensazione delle spese di primo grado; il sesto contro l'esclusione della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; il settimo e l'ottavo contro la compensazione delle spese tra convenuti, la gestione delle questioni di manleva e la regolazione delle spese di c.t.u. e c.t.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la corte territoriale aveva correttamente escluso l'interesse della società a riproporre questioni relative a domande già definitivamente rigettate nei suoi confronti e, comunque, aveva logicamente rilevato che i vizi erano stati allegati distintamente e che la formulazione cumulativa delle conclusioni era solo una tecnica di economia processuale. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla compensazione delle spese e sull'assenza di mala fede o colpa grave degli attori, valutazioni ritenute congrue e non censurabili in cassazione. Ha parimenti dichiarato inammissibili il settimo e l'ottavo motivo, relativi alla posizione del co-convenuto e alla ripartizione delle spese, perché ancora una volta miravano a sovrapporre una diversa lettura difensiva a una motivazione della corte di merito considerata sensata e coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Norma posta a fondamento dell'azione dei danneggiati per gravi difetti dell'opera edilizia.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che talune questioni non potevano essere riproposte in appello o erano prive di interesse dopo il rigetto definitivo non impugnato.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte nega interesse alla riproposizione in appello di contestazioni relative a domande ormai definitivamente rigettate.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per la censura di indeterminatezza dell'atto di citazione, poi ritenuta infondata.

  • art. 164 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della citazione per asserita indeterminatezza della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato come parametro per l'eccezione di difetto di interesse degli attori rispetto ai beni dell'altro proprietario.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte di merito è stata ritenuta congrua nel disporla.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato per sostenere la sussistenza di dolo o colpa grave degli attori; la Corte ha escluso i presupposti della responsabilità aggravata.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il capo di sentenza su una domanda è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la parte vittoriosa su quel punto può difettare di interesse a riproporre in appello questioni che attengano soltanto a quella domanda già definitivamente respinta.
  • La formulazione cumulativa delle conclusioni, se le domande risultano comunque distintamente allegate e quantificabili nel corpo dell'atto, non determina di per sé nullità per indeterminatezza né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In sede di legittimità non è censurabile una motivazione sulla compensazione delle spese o sulla regolazione della lite temeraria che sia logicamente congrua; il ricorso non può risolversi in una mera contrapposizione tra la diversa valutazione difensiva e l'apprezzamento del giudice di merito.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di dolo o colpa grave della parte soccombente; la scelta prudenziale di convenire entrambi i potenziali responsabili, in mancanza di disponibilità a verifiche stragiudiziali, non integra di per sé mala fede o colpa grave.
  • Le censure sulle spese di lite e sulla loro compensazione sono inammissibili quando non deducono un vero errore di diritto, ma mirano solo a sostituire la propria lettura dei fatti all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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