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Sentenza

Sentenza del 03/02/2020 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - illegittimità dell'atto per vizio di potere - art. 21-octies, c. 1, L. n. 241/1990 - non applicabile in ambito tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il periodo 2012 con i seguenti rilievi: (1) indebita deduzione di costi (IRES e IRAP) per euro 33.411,66; (2) recupero IVA per euro 13.505,10 su fattura emessa senza applicazione d'imposta nei confronti di G. Srl (lettera d'intento trasmessa dopo la fattura); (3) recupero IVA per euro 123.615,45 su fatture emesse senza applicazione d'imposta nei confronti di M.R. s.r.l. e Q. s.r.l., ritenute operazioni con soggetti non meritevoli del regime di non imponibilità. Inoltre censura dell'uso dell'art. 21-octies L. 241/1990 quale causa di annullamento per eccesso di potere.

La decisione

La Commissione Regionale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato cessata la materia del contendere per acquiescenza della M. s.r.l. rispetto al rilievo IRES/IRAP (e ha applicato la sanzione fissa prevista dal D.L. 24/9/2015 n.158 per assenza di danno erariale). Ha ritenuto dovuta l'IVA di euro 13.505,10 relativa alla fattura a G. Srl (perché la lettera d'intento è stata emessa dopo la fattura), ma ha escluso le sanzioni per effetto del principio del favor rei a seguito delle modifiche legislative. Ha altresì ritenuto dovuta l'IVA pari a complessivi euro 123.615,45 per le operazioni con M.R. s.r.l. e Q. s.r.l., perché la contribuente non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di diligenza richieste dal 'commerciante avveduto' (dossier documentale, verifiche su sede, dipendenti, rappresentanza effettiva ecc.); le sanzioni devono essere determinate ai minimi per la colpa accertata. Ha inoltre precisato che l'art. 21-octies L.241/1990 non si applica in generale agli atti tributari salvo che la legge preveda espressamente la nullità; ha rigettato la richiesta di compensazione non documentata. Spese di lite a carico della M. s.r.l. (parzialmente compensate), importo liquidato complessivamente euro 8.000 oltre contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241

    ''ogni atto adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza''

    La norma non è applicabile in modo generale all'atto tributario: trova applicazione solo quando la legge espressamente preveda la nullità come diretta conseguenza della violazione (principio di tassatività delle cause di nullità).

  • art. 8-bis, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Disciplina la non imponibilità IVA per cessioni a esportatori abituali; la Corte territoriale richiama che la non imponibilità è subordinata al possesso dei requisiti e alla veridicità della dichiarazione del cessionario; se la destinazione all'esportazione risulta falsa, il cedente può essere tenuto all'IVA salvo dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per non partecipare alla frode.

  • art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione: se la lettera di intenti è successiva, non può retroagire per far valere la non imponibilità.

  • D.L. 24 settembre 2015 n. 158 (convertito)

    Prevede la sanzione pecuniaria in misura fissa per i casi di assenza di danno erariale; applicata alla posizione della contribuente per il rilievo IRES/IRAP oggetto di acquiescenza.

  • art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175

    Ha modificato il regime degli esportatori abituali prevedendo la comunicazione dello status all'Agenzia delle Entrate; la tardiva o mancata trasmissione della lettera d'intenti, dopo le modifiche, non costituisce più adempimento sanzionabile nella stessa misura, giustificando l'esclusione delle sanzioni per la fattura a G. Srl.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 14964/2018

    Richiamata per il principio secondo cui una modifica legislativa di norma impositiva può determinare l'esclusione delle sanzioni per violazioni commesse nella vigenza della precedente formulazione, applicando il favor rei.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 4593/2015

    Richiama il principio secondo cui il cedente che ha rispettato le condizioni formali può comunque essere privato del beneficio se sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; il cedente deve provare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare alla frode.

  • art. 654 c.p.p.

    Il provvedimento favorevole nel processo penale (es. archiviazione) non vincola il giudice tributario; il giudice tributario può valutare i fatti autonomamente e accertare negligenza anche se non sussisteva dolo penale.

  • artt. 115, 132, 112 c.p.c.; art. 36, D.Lgs. 546/92

    Norme processuali citate dall'Agenzia per censure sulla motivazione e contestazioni non svolte in primo grado: la Commissione Regionale ha rilevato incongruenze formali nella sentenza di primo grado (accoglimento integrale nonostante acquiescenza) e le ha corrette.

Massime di principio

  • L'art. 21-octies L.241/1990 non può essere invocato come causa generale di nullità degli atti tributari: la nullità tributaria è soggetta a tassatività normativa e richiede che la legge preveda espressamente la nullità.
  • Il cedente che opera in regime di non imponibilità (esportatore abituale) deve adottare un comportamento diligente e documentare le verifiche sul cliente (dossier con visura camerale, sede reale, struttura organizzativa, bilanci, referenze) per poter escludere la propria responsabilità in caso di frode.
  • La tempestività e la documentazione coeva delle verifiche sono cruciali: documenti prodotti solo in sede di verifica (non coevi) non provano la diligenza compiuta all'epoca dell'operazione.
  • La trasmissione tardiva della lettera d'intenti non impedisce il recupero dell'IVA, ma la disciplina sanzionatoria può essere influenzata da successive modifiche legislative e dal principio del favor rei (esclusione o riduzione delle sanzioni).
  • Un provvedimento favorevole penale (archiviazione o proscioglimento) non è automaticamente vincolante nel giudizio tributario: il giudice tributario valuta autonomamente la diligenza/colpa e può accertare responsabilità fiscale anche in assenza di dolo penale.
  • Se il contribuente acquiesce espressamente a un rilievo, la materia del contendere su quel punto cessa e la decisione deve tenerne conto; eventuali questioni collegate (es. misura delle sanzioni) possono rimanere oggetto di decisione se dedotte.
  • Le eccezioni di compensazione devono essere provate e non sono rilevabili d'ufficio: il contribuente deve allegare e documentare i crediti invocati per la compensazione.

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