Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la responsabilità già affermata in appello, con sola rideterminazione della pena per il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pur rideterminando in senso favorevole il trattamento sanzionatorio per il riconoscimento dell'attenuante dell'aver cagionato un danno di particolare tenuità, ha confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascritti. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità, osservando che si trattava di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I motivi che si risolvono in una reiterazione di censure di merito già disattese non sono consentiti in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito riproporre come violazione di legge o vizio motivazionale una mera critica di merito già esaminata e motivatamente respinta nei gradi precedenti.
- La censura sulla mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato deve confrontarsi con la motivazione di merito; se si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti, è inammissibile.
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante può incidere solo sul trattamento sanzionatorio senza travolgere l'affermazione di responsabilità quando questa sia confermata nel resto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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