Sentenza n. 427/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei tempi dovuti, della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato l’amministrazione a corrispondere l’importo complessivo di 2.000 euro. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha depositato una nota attestando che il gestore del servizio Carta del docente aveva accreditato l’importo riconosciuto nel borsellino elettronico della docente. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione e non ha svolto ulteriori attività processuali.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto che l’accredito dell’importo nel borsellino elettronico costituisse esecuzione del decisum del giudice ordinario e che la dichiarazione dell’amministrazione, circostanziata e non contestata, fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuta soddisfazione della pretesa. Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice non ha adottato ulteriori statuizioni sull’oggetto dell’ottemperanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa. Il Ministero è stato condannato a rimborsare cinque sesti delle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, mentre la restante parte è stata compensata in considerazione dell’intervallo temporale tra la sentenza, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’effettivo adempimento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa risulta integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla decisione posta in esecuzione determina la cessazione della materia del contendere, purché l’avvenuta soddisfazione della pretesa risulti da elementi circostanziati e attendibili.
- Nel valutare l’avvenuta esecuzione, il giudice può attribuire rilievo alla dichiarazione circostanziata proveniente dall’amministrazione, soprattutto quando il suo contenuto non sia contestato dalla parte ricorrente.
- La mancata contestazione dell’adempimento dichiarato dall’amministrazione e l’assenza di ulteriori iniziative processuali della parte ricorrente possono concorrere a dimostrare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
- Quando l’amministrazione adempie tardivamente alla decisione giudiziaria, la fondatezza originaria della domanda di ottemperanza può giustificare la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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