Ordinanza n. 802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro l’iscrizione d’ufficio della studentessa al quarto anno del percorso liceale quinquennale, disposta in autotutela in luogo della prosecuzione del percorso sperimentale quadriennale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno appellato la sentenza del TAR Puglia n. 11 del 5 gennaio 2026, chiedendo in via cautelare la sospensione della sua efficacia esecutiva e degli effetti del provvedimento amministrativo adottato dall’istituto scolastico. Quest’ultimo, modificando quanto disposto all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, aveva iscritto d’ufficio la studentessa, con decorrenza dall’anno scolastico 2025-2026, al quarto anno del liceo quinquennale, anziché consentirle di concludere il percorso sperimentale quadriennale LSOSA TrED, del quale frequentava la quarta e ultima classe. La censura cautelare ritenuta rilevante dal Consiglio di Stato riguarda la tardività dell’esercizio del potere di autotutela: il riesame della situazione curriculare era intervenuto a due anni dall’ammissione al percorso sperimentale, oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. È stato inoltre rilevato che la mancata tempestiva individuazione del difetto dei requisiti di partecipazione era dipesa, almeno in parte, da una condotta colposa dell’istituto scolastico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Ravvisando un rilevante periculum in mora, ha osservato che, nelle more della definizione del merito, la studentessa avrebbe potuto subire il definitivo pregiudizio del bene della vita consistente nella conclusione, nell’anno scolastico in corso, del percorso sperimentale quadriennale frequentato. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla tardività dell’autotutela, poiché il riesame era intervenuto due anni dopo l’ammissione e oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990; la tardiva rilevazione dei requisiti era inoltre riconducibile almeno parzialmente alla condotta colposa dell’istituto. Per mantenere integra la situazione sostanziale, il Collegio ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata e, conseguentemente, gli effetti del provvedimento amministrativo di iscrizione d’ufficio al quarto anno del liceo quinquennale. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
art. 21-nonies l. 241/1990
termine di 12 mesi per l’esercizio dell’autotutela
Il superamento del termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela, nel caso esaminato, rende prima facie fondata la censura di tardività, soprattutto quando la tardiva rilevazione dei presupposti sia dipesa anche dalla condotta colposa dell’amministrazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può ravvisarsi nella censura di tardivo esercizio dell’autotutela quando il riesame di una precedente ammissione o posizione favorevole intervenga oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La tardiva rilevazione da parte dell’amministrazione dei presupposti ostativi all’adozione di un provvedimento favorevole non può essere valutata isolatamente: la condotta colposa dell’amministrazione nella mancata tempestiva verifica rafforza, in sede cautelare, la contestazione della legittimità dell’autotutela successiva.
- Sussiste periculum in mora quando l’esecuzione dell’atto amministrativo o della sentenza impugnata possa determinare, prima della decisione di merito, la perdita definitiva o non adeguatamente reintegrabile del percorso scolastico in corso.
- Quando l’esecuzione della sentenza appellata rischia di compromettere irreversibilmente la situazione sostanziale dedotta in giudizio, il giudice d’appello può sospendere sia l’efficacia esecutiva della sentenza sia, per conseguenza, gli effetti dell’atto amministrativo oggetto del giudizio.
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