Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In sintesi: il vizio dedotto sul piano dell'impugnazione è stato ritenuto non manifestamente infondato; calcolata la prescrizione (con la sospensione prevista dalla normativa emergenziale), il termine era già corso al 7/5/2018; conseguentemente la sentenza di merito è stata cassata senza rinvio per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte rileva che questo primo motivo non è manifestamente infondato e che può instaurarsi un valido rapporto di impugnazione (richiamando la Sez. U. n. 32 del 22/11/2000). Alla luce di ciò la Corte ha preso atto dell'intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata, consumatasi il 7 maggio 2018, considerando altresì la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la doglianza fondata su tale norma non fosse manifestamente infondata e che pertanto potesse instaurarsi un valido rapporto di impugnazione; la norma è stata valutata nel contesto della ammissibilità/validità dell'impugnazione.
art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale è stata computata nel calcolo della prescrizione, determinando che la stessa si sia consumata il 7 maggio 2018.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
La Corte di legittimità ha richiamato questo precedente per affermare che, in presenza di determinate condizioni, può ritenersi instaurato un valido rapporto di impugnazione anche se erano sollevati profili sulla validità formale dell'impugnazione; il richiamo è servito a superare una possibile eccezione di inammissibilità manifestamente infondata.
Massime di principio
- Se il ricorso contestando la decisione di merito solleva una violazione di legge che non è manifestamente infondata, la Corte può ritenere valido il rapporto di impugnazione e procedere alla valutazione del merito delle questioni sollevate.
- Nel calcolo della prescrizione vanno conteggiati anche i periodi di sospensione previsti da disposizioni straordinarie (es. misure COVID-19): tali sospensioni possono determinare l'estinzione del reato prima della decisione di merito.
- Se risulta che il reato è già estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio (ossia senza rimandare la causa al giudice di merito), per effetto dell'estinzione del reato stesso.
- È essenziale verificare con precisione le date di consumazione della fattispecie e i termini di prescrizione, includendo eventuali sospensioni o interruzioni, prima di formulare o opporre resistenze processuali.
- Il richiamo a precedenti di legittimità (Sezioni Unite) può essere determinante per far valere la validità di un'impugnazione che altrimenti potrebbe essere considerata formale o dubbia.
- In casi analoghi, l'operatore dovrebbe documentare e chiedere espressamente il computo delle sospensioni emergenziali e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, indicando le date utili al calcolo.
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