Cassazione Penale, Ordinanza n. 06958/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva ottenuto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa. Successivamente, il tribunale di sorveglianza ha dichiarato inefficace il provvedimento perché il domicilio originariamente indicato non era più disponibile e perché, all'udienza fissata per verificare la situazione abitativa e lavorativa, non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare né la disponibilità dell'alloggio né la concreta opportunità di lavoro prospettata oralmente. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la valutazione del tribunale sulla mancanza dei presupposti per l'esecuzione della misura alternativa, deducendo che le informazioni fornite dall'interessato avrebbero dovuto essere ritenute sufficienti a confermare la disponibilità dell'abitazione e dell'impiego.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza, osservando che l'affidamento in prova presuppone la disponibilità di un domicilio idoneo allo svolgimento dei controlli e degli interventi funzionali al progetto di reinserimento. Poiché tale presupposto era venuto meno prima dell'inizio dell'esecuzione della misura e il ricorrente non aveva documentato in modo adeguato la nuova soluzione abitativa e lavorativa, la dichiarazione di inefficacia è stata giudicata legittima. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, subordinata a un giudizio prognostico favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva, anche in base alla condotta successiva al reato e alla disponibilità di un domicilio idoneo.
art. 58-quater l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato per chiarire, in via di completezza, che la revoca dell'affidamento presuppone una valutazione di inidoneità del soggetto nel corso dell'esecuzione e produce specifici effetti previsti dalla norma; nel caso concreto però è stata dichiarata l'inefficacia, non la revoca.
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione o permanenza nell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve formulare una prognosi sulla capacità della misura di favorire il reinserimento sociale e prevenire la recidiva, valorizzando non solo la gravità dei precedenti e dei reati, ma anche la condotta successiva tenuta dal condannato.
- L'affidamento in prova presuppone la disponibilità di un domicilio idoneo a consentire i controlli e gli interventi collegati al progetto trattamentale; in difetto di tale requisito, la misura non può essere utilmente avviata o può essere dichiarata inefficace prima dell'inizio dell'esecuzione.
- La valutazione sulla congruità della misura alternativa e sulla scelta tra strumenti diversi della sorveglianza appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e adeguata.
- Se il ricorrente si limita a prospettare in cassazione circostanze di fatto non adeguatamente documentate o non compiutamente rappresentate nel giudizio di merito, la censura non è idonea a scardinare la decisione impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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