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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di irrogazione dell’Avviso orale di P.S. ex art. 3 D.lgs. n. 159/2011, emesso dalla Questura di Vibo Valentia il -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202000486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale di pubblica sicurezza adottato dal Questore di Vibo Valentia ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore dopo una denuncia alla Procura della Repubblica per acquisto e ricettazione di sostanze dopanti, contestati ai sensi dell’art. 648 c.p. e dell’art. 586-bis, comma 7, c.p. Ha dedotto l’assenza di prova della propria pericolosità sociale. In particolare, ha contestato che gli elementi investigativi potessero fondare una prognosi di futura commissione di reati. Nel corso del giudizio è intervenuta l’assoluzione della ricorrente, ma il giudice ha ritenuto tale fatto irrilevante ai fini della legittimità dell’atto, da valutare con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’avviso orale non richieda prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti indizi idonei a fondare un giudizio prognostico, probabilistico e complessivo sulla pericolosità sociale del destinatario. Nel caso concreto, la tipologia dei reati contestati, gli atti di indagine dei Carabinieri, non sconfessati dall’interrogatorio e dalla perquisizione, e le relazioni familiari riportate nel provvedimento sono stati considerati elementi sufficienti a sostenere la prognosi di una possibile futura condotta illecita. Il giudice ha riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione complessiva della personalità e nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’assoluzione intervenuta il 18 febbraio 2025 non incide sulla legittimità originaria dell’avviso, poiché il controllo giurisdizionale deve riferirsi alla situazione conosciuta dall’amministrazione al momento dell’adozione dell’atto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati

    La misura può essere adottata sulla base di una valutazione prognostica della condotta del destinatario, fondata anche su indizi e non necessariamente su prove compiute di reati già commessi.

  • art. 3 d.lgs. n. 159/2011

    È la base normativa dell’avviso orale di pubblica sicurezza impugnato; la legittimità della misura dipende dalla sussistenza di elementi complessivi idonei a fondare il giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa al reato di ricettazione contestato alla ricorrente; la tipologia del reato è stata valorizzata quale elemento della prognosi di pericolosità.

  • art. 586-bis, comma 7, c.p.

    Norma relativa alla contestazione concernente l’acquisto di sostanze dopanti; anche tale contestazione è stata considerata, insieme agli altri elementi investigativi, ai fini della valutazione prognostica.

Massime di principio

  • L’avviso orale di pubblica sicurezza può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico e probabilistico di pericolosità sociale, senza che siano necessarie prove compiute della commissione di reati o una previa contestazione definita dall’autorità giudiziaria.
  • Ai fini dell’avviso orale, sono sufficienti indizi e una situazione complessiva rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, purché gli elementi raccolti consentano ragionevolmente di ricondurre il destinatario a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
  • La valutazione della pericolosità sociale rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi sulla valutazione complessiva della personalità del destinatario, della tipologia dei reati contestati e degli atti investigativi disponibili.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere scrutinata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una successiva assoluzione non determina, di per sé, l’illegittimità originaria dell’avviso orale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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