Sentenza n. 1665/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA di 2 sentenze rese dai Tribunali di Ivrea, aditi quali Giudici del Lavoro, recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.617,21 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi euro 2.617,21
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 314 del 2023 e n. 349 del 2023, passate in giudicato e ritualmente notificate, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti compensi professionali complessivamente pari a euro 2.617,21. L'Amministrazione non ha eseguito i titoli giudiziali. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. 669/1996 risultava decorso. La pretesa era documentata e non adeguatamente contestata dal Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero ai giudicati. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nelle sentenze. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano l'Amministrazione: l'importo deve essere verificato secondo il contenuto dei titoli, la legge e gli eventuali pagamenti parziali, con applicazione degli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione del credito, inclusi capitale residuo e interessi, deve essere verificata alla luce del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze del giudice del lavoro.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione secondo legge, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro ha natura esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza modificare la portata della condanna.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti già effettuati.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta non ha diritto a uno specifico compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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