Sentenza del 28/06/2017 n. 16171 - Corte di Cassazione
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie riguardante l'omessa pronuncia su un motivo di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo deducendo omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Comune ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria, fondata sulla tardività dell’appello comunale. La contribuente sosteneva che la CTR avrebbe dovuto esaminare tale richiesta, nonostante avesse dichiarato inammissibile l’appello del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale subordinato del Comune. Pur rilevando l’omessa pronuncia della CTR, la Corte ha deciso direttamente nel merito senza cassare con rinvio, ritenendo infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. Non risultavano infatti né una specifica allegazione della lite temeraria né la colpa grave del Comune: la tardività dell’appello, inoltre, era collegata alla sospensione dei termini disposta dopo il sisma dell’Aquila del 2009, che avrebbe potuto rendere tempestiva la notificazione. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 111, comma 2, Costituzione
La legge assicura la ragionevole durata del processo.
Il principio di ragionevole durata e di economia processuale consente alla Corte di cassazione, in determinate condizioni, di evitare il rinvio al giudice di merito quando la decisione da adottare è già chiara e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 384 c.p.c.
In una lettura costituzionalmente orientata, la norma consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente la causa nel merito, dopo aver rilevato un vizio processuale come l’omessa pronuncia, quando la questione risulta infondata e il rinvio sarebbe inutile.
Art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede la consapevolezza dell’infondatezza delle domande o delle tesi sostenute, oppure la violazione della normale diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza. La mera proposizione tardiva di un appello, soprattutto se collegata a una questione interpretativa sulla sospensione dei termini, non dimostra automaticamente colpa grave.
D.L. n. 39 del 2009, convertito nella L. n. 77 del 2009
La normativa ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 in conseguenza del sisma dell’Aquila. Nel caso concreto, il periodo di sospensione rendeva potenzialmente tempestiva la notificazione dell’appello comunale.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di impugnazione non comporta necessariamente il rinvio della causa al giudice di merito: la Corte di cassazione può decidere direttamente se la questione è di diritto, infondata e non richiede nuovi accertamenti fattuali.
- La condanna per lite temeraria non deriva automaticamente dalla tardività o dall’inammissibilità di un’impugnazione; occorre dimostrare una condotta connotata da dolo o colpa grave, come la consapevole infondatezza della pretesa o la mancanza della normale diligenza.
- Le questioni sulla tempestività degli atti processuali devono essere valutate considerando anche eventuali sospensioni o proroghe dei termini previste da leggi speciali o da eventi eccezionali.
- La parte che invoca l’art. 96 c.p.c. deve allegare e dimostrare in modo specifico la condotta abusiva, il grado di colpa grave e, per la domanda risarcitoria, l’eventuale danno subito.
- Quando il dispositivo della sentenza impugnata è comunque corretto, la Corte può rigettare il ricorso anche dopo aver accertato un vizio processuale, evitando un rinvio inutilmente dilatorio.
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