Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - dell’Ordinanza sindacale n. 39 del 04/12/2024, notificata in data 05/12/2024 , con la quale il Sindaco di Castel Ritaldi, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha ordinato alla ASD Clitunno Volley, in qualità di gestore dell’impianto sportivo denominato “Calisto”, “…di provvedere all’immediata messa in sicurezza della struttura ed adiacente area, con le misure sopra descritte (svuotamento piscina, delimitazione con chiusura cancello e/o recinzione), entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento…”. - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, compreso la relazione tecnica del 04/12/2024 (allo stato sconosciuta) redatta a seguito del sopralluogo eseguito in pari data.

Giustizia amministrativa202500110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva alla concessionaria la messa in sicurezza di una piscina contenente acqua piovana, mediante svuotamento e delimitazione dell’area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria impianto sportivo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, concessionaria dell’impianto sportivo, ha impugnato l’ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, deducendo: l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem e la conseguente incompetenza del Sindaco rispetto a un’attività ordinaria e gestionale spettante ai dirigenti; il difetto di legittimazione passiva, poiché la ricorrente non aveva più la materiale disponibilità dell’impianto da circa diciotto mesi, essendole stato vietato l’accesso dal Comune in relazione ai lavori di adeguamento e manutenzione; il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l’erroneità dei presupposti e l’insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza di un concreto pericolo per l’incolumità pubblica e all’assenza di rimedi ordinari; infine, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, richiamando l’intervenuta risoluzione della concessione e l’avvenuta eliminazione del pericolo, e ha sostenuto che la ricorrente fosse correttamente destinataria dell’ordinanza in quanto concessionaria e obbligata alla custodia e manutenzione dell’impianto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che l’esito del giudizio potesse rilevare nel separato giudizio civile relativo alle responsabilità per gli obblighi manutentivi e alle conseguenze risarcitorie. Nel merito ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato l’ordinanza. Il potere extra ordinem in materia di incolumità pubblica deve essere esercitato nei confronti di chi abbia la disponibilità materiale del bene da cui deriva il pericolo, o comunque una relazione concreta con esso tale da consentire l’immediata esecuzione degli interventi necessari. Nel caso concreto, benché la ricorrente fosse ancora formalmente concessionaria al momento dell’ordinanza, il Comune le aveva vietato l’accesso all’intero impianto sin dall’aprile 2023, assegnandole una palestra alternativa, e tale situazione era perdurata fino all’adozione del provvedimento. La mera persistenza del rapporto concessorio non era quindi sufficiente a fondare la legittimazione passiva, poiché la ricorrente non disponeva delle chiavi né del potere di fatto sull’impianto e non poteva eseguire le misure ordinate. L’ordinanza era pertanto inutiliter data e avrebbe dovuto essere indirizzata alla ditta esecutrice dei lavori o al Comune, che aveva la disponibilità materiale e la proprietà dell’impianto. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    ...di provvedere all’immediata messa in sicurezza della struttura ed adiacente area, con le misure sopra descritte (svuotamento piscina, delimitazione con chiusura cancello e/o recinzione), entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento…

    Il potere sindacale contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica deve essere esercitato nei confronti di un soggetto concretamente in grado di intervenire sul bene da cui origina il pericolo.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    In collegamento con l’art. 54, comma 4, fonda il potere extra ordinem in materia di tutela dell’incolumità pubblica e privata; il destinatario deve avere la disponibilità materiale del bene o una relazione concreta che gli consenta di intervenire.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La questione della competenza gestionale è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata, essendo il relativo motivo assorbito dall’accoglimento della censura concernente la carenza di legittimazione passiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa al difetto di motivazione e ai presupposti dell’ordinanza è stata assorbita e non decisa nel merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita e non decisa nel merito.

Massime di principio

  • Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate per fronteggiare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica devono essere indirizzate a chi abbia la disponibilità materiale del bene da cui origina il pericolo, oppure una relazione concreta e immediata con esso tale da consentire l’esecuzione degli interventi ordinati.
  • La mera titolarità formale di un rapporto concessorio o di altro rapporto giuridico con il bene non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva rispetto a un’ordinanza extra ordinem quando il destinatario sia stato materialmente spossessato del bene e non possa accedervi né controllarlo.
  • L’amministrazione non deve necessariamente svolgere un’approfondita istruttoria sulla proprietà del bene ai fini dell’adozione dell’ordinanza, ma deve comunque individuare un soggetto concretamente in grado di intervenire tempestivamente per eliminare il pericolo.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente indirizzata a un soggetto privo della disponibilità materiale del bene e quindi impossibilitato a eseguire le prescrizioni è inutiliter data e deve essere annullata, ferma restando la possibilità di indirizzarla al proprietario, al soggetto che abbia il controllo effettivo del bene o di procedere direttamente agli interventi necessari.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.