Sentenza del 05/07/2017 n. 16518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2003, per versamenti inferiori a quelli dovuti. La società aveva compensato somme ritenute crediti d'imposta derivanti da versamenti eccedenti, imposte versate su atti esenti o duplicazioni. L'Agenzia ha contestato la legittimità della compensazione, sostenendo che il credito non era stato esposto nella dichiarazione e che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la compensazione può riguardare solo crediti risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche e deve essere effettuata entro la presentazione della dichiarazione successiva. È stata inoltre censurata la motivazione della CTR, ritenuta insufficiente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha stabilito che la mancata esposizione del credito nell'apposito quadro della dichiarazione impedisce la riconciliazione tra il credito spettante e quello utilizzato in compensazione, rendendo legittimo il recupero da parte dell'Amministrazione. La CTR aveva applicato contraddittoriamente la normativa: pur riconoscendo in linea di principio l'illegittimità delle compensazioni, aveva ritenuto sufficiente la prova documentale dell'esistenza delle eccedenze, senza indicare un fondamento normativo per derogare agli obblighi dichiarativi. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La disposizione consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il recupero delle somme risultanti non versate o versate in misura inferiore a quella dovuta.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate... Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva
La compensazione tributaria è ammessa per crediti correttamente risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche, riferiti allo stesso periodo e agli stessi soggetti, nel rispetto del termine previsto. La mera prova documentale dell'esistenza sostanziale del credito non sostituisce l'esposizione del credito nella dichiarazione.
Massime di principio
- Per utilizzare un credito in compensazione non è sufficiente dimostrarne l'esistenza sostanziale: il credito deve risultare correttamente dalla dichiarazione o dalla denuncia periodica prevista dalla legge.
- La mancata compilazione del quadro dichiarativo relativo al credito può legittimare il recupero delle somme compensate, anche quando il contribuente dimostri di avere effettivamente versato in eccesso.
- Il rispetto degli adempimenti formali e dei termini previsti per la compensazione è condizione essenziale per l'utilizzo del credito; gli errori dichiarativi non sono automaticamente irrilevanti.
- In presenza di una compensazione non esposta o non riconciliabile con la dichiarazione, l'Amministrazione può contestare l'utilizzo del credito mediante controllo automatizzato.
- La giurisprudenza può compensare le spese quando la questione abbia dato luogo a orientamenti interpretativi incerti, anche se il contribuente risulta soccombente nel merito.
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