Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003-2007. Secondo l'Amministrazione, i compensi corrisposti dalla contribuente a terzi, ritenuti elevati e non occasionali, dimostravano l'esistenza di un'autonoma organizzazione, presupposto per l'applicazione dell'IRAP. In subordine, l'Agenzia ha lamentato l'omesso esame di tali compensi. La contribuente ha sostenuto invece che la propria attività artistica dipendesse essenzialmente dalle sue capacità personali e che le spese riguardassero soggetti estranei all'attività artistica, un agente di spettacolo o attività meramente esecutive e amministrative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato i compensi a terzi, giudicandoli esigui rispetto al fatturato e non idonei a costituire un apparato organizzativo autonomo capace di potenziare l'attività personale della conduttrice. La Corte ha inoltre escluso l'omesso esame dei fatti e ha precisato che l'utilizzo di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli non è, da solo, sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione: occorre valutare la struttura e la funzione concreta dei rapporti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre accessori, rimborso forfettario ed esborsi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, comma 1, lett. c)

    L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che le spese sostenute dalla contribuente integrassero tale requisito.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma disciplina l'onere della prova. La Corte ha chiarito che la contribuente deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione; il riferimento della CTR alla mancata prova da parte dell'Ufficio era solo un argomento aggiuntivo e non una autonoma ragione della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione riguarda il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, motivo invocato dall'Agenzia ma ritenuto infondato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La disposizione riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte ha escluso tale vizio perché la CTR aveva considerato i compensi corrisposti a terzi.

  • Cass. Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016

    È richiamata per il principio secondo cui l'autonoma organizzazione deve essere accertata in concreto e che la prova dell'assenza del requisito grava sul contribuente; è inoltre rilevante l'esiguità dell'impiego di lavoro dipendente meramente esecutivo.

  • Cass. n. 961 del 21 gennaio 2015

    Il giudice deve "estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici".

    La presenza di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli non dimostra automaticamente l'autonoma organizzazione. Occorre esaminare concretamente natura, struttura e funzione dei rapporti.

Massime di principio

  • Per l'IRAP dei lavoratori autonomi e degli artisti non basta l'esistenza di ricavi elevati o di pagamenti a terzi: occorre dimostrare una struttura organizzativa autonoma che aggiunga valore alla prestazione personale.
  • L'impiego di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di professionisti amministrativi non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP, se tali soggetti svolgono una funzione di supporto o facilitazione e non forniscono direttamente la prestazione artistica.
  • Le spese per personale dipendente o collaboratori devono essere valutate concretamente, considerando importo, continuità, mansioni e rapporto con l'attività principale. Un lavoratore con mansioni meramente esecutive e un costo contenuto può non integrare autonoma organizzazione.
  • Il contribuente che chiede il rimborso IRAP deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di un'organizzazione autonoma; tuttavia, il giudice deve valutare in concreto tutti i dati contabili e la funzione effettiva delle collaborazioni.
  • La valutazione riguarda la situazione di ciascun anno d'imposta: il fatto che l'autonoma organizzazione sia stata esclusa per alcune annualità non impedisce che possa essere riconosciuta per anni successivi se cambiano struttura, personale, beni o modalità operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.