Cassazione Penale, Ordinanza n. 06016/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità materiale commessa dal privato e tentata truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per l'erronea qualificazione del reato e per la data di consumazione del falso, sostenendo che la data indicata nel capo di imputazione fosse quella del fatto e non della sola trasmissione dei mandati di patrocinio. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e travisamento della prova, invocando la non punibilità per falso innocuo. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato la sussistenza della tentata truffa, nonché l'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Con il quinto motivo ha denunciato vizi di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sulla valutazione della prova, anche in relazione all'art. 111 Cost. Con il sesto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Con il settimo motivo ha contestato il calcolo della prescrizione del reato di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il terzo, il quarto e il settimo motivo; ha ritenuto inedito, e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il secondo motivo perché non dedotto in appello; ha ritenuto il quinto e il sesto motivo meramente fattuali, non specifici e sostanzialmente reiterativi di doglianze già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La conferma della condanna di merito è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 482 c.p.
richiamato quale titolo del reato di falsità materiale commessa dal privato confermato in appello
art. 56 c.p.
richiamato per il tentativo di truffa contestato
art. 640 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice della truffa tentata
art. 606, comma 3, c.p.p.
il motivo non dedotto come motivo di appello è inammissibile in cassazione
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza
art. 192 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione della prova
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno delle censure motivazionali
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio o in una rivalutazione del merito, salvo il controllo sulla manifesta illogicità della motivazione.
- Il motivo di ricorso fondato su una questione nuova, non dedotta nei motivi di appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., salvo che il ricorrente dimostri specificamente l'erroneità della ricostruzione dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata.
- La deduzione del cosiddetto falso innocuo, ove si traduca nella prospettazione di una causa di esclusione del fatto-reato, non coincide con una semplice riqualificazione del fatto e deve essere tempestivamente introdotta nel giudizio di merito.
- Le doglianze su attenuanti generiche e quantificazione della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non possono consistere in una riproposizione apodittica delle stesse censure già respinte in appello.
- Ai fini del calcolo della prescrizione il giudice deve considerare il termine massimo applicabile e le eventuali sospensioni; la censura è infondata quando, anche con la ricostruzione più favorevole al ricorrente, la prescrizione maturerebbe solo dopo la decisione di secondo grado.
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