Sentenza del 06/07/2020 n. 13819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 (maggiori IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e sanzione amministrativa di Euro 34.077,75). La C.T.P. di Torino aveva accolto il ricorso, ma la C.T.R. del Piemonte ha invece accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo dimostrata l'attività di ricezione e ristorazione svolta nel Castello di Brusasco e quindi legittime le riprese fiscali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con 16 motivi, contestando - tra l'altro - la legittimazione del sottoscrittore degli atti dell'Ufficio (mancata/delegata qualifica dirigenziale), la qualificazione dell'attività (agriturismo vs location), la ricostruzione dei rapporti familiari e la determinazione della base IVA e delle sanzioni, nonché vizi di motivazione degli atti e difetti procedurali nelle indagini fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato molti motivi inammissibili per difetto di specificità, per erronea qualificazione delle censure (error in procedendo vs error in iudicando) e per mancata riproposizione nelle modalità richieste delle questioni già svolte in primo grado o in appello. Sul punto fondamentale della sottoscrizione degli atti dell'Ufficio, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la sottoscrizione da parte del preposto al reparto competente è presumibilmente valida in assenza di prova della non appartenenza all'Ufficio o di usurpazione del potere; pertanto l'onere probatorio circa l'assenza di delega grava sul contribuente che l'eccepisce. Conseguentemente la pronuncia della C.T.R. è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e agli oneri di contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ha richiamato la corretta qualificazione dei motivi di cassazione (distinzione tra errores in iudicando e in procedendo) e l'esigenza di specificità e autosufficienza del ricorso; molte censure sono state dichiarate inammissibili per errata qualificazione o mancanza di specificità.
Delibera Agenzia delle Entrate 13/12/2000 n.6
Citate dal ricorrente in relazione alla legittimazione del sottoscrittore; la Corte non ha ritenuto che la mancata esibizione di una delega specifica invalidi automaticamente l'atto se non provata la non appartenenza o usurpazione.
Delibera Agenzia delle Entrate 30/11/2004 n.4
art. 5, comma 3; art. 7, comma 1
Analoghe considerazioni sulla delega/legittimazione del personale che sottoscrive gli atti.
D.Lgs. 165/2001
art. 4 comma 2; art. 17 comma 1-bis
Riferimenti alla disciplina del personale e alla necessità di verifica della qualifica; la Corte ha però richiamato la presunzione di legittimità della sottoscrizione da parte del preposto salvo prova contraria.
D.Lgs. 546/1992
art. 11 comma 1; art. 53 comma 1
Norme sul contenzioso tributario che riconoscono la capacità processuale all'ufficio locale rappresentato dal direttore o da altra persona preposta; la Corte ne ha tratto il principio di validità della sottoscrizione del preposto.
D.P.R. 600/1973
art. 42 comma 1; art. 32 comma 1; art. 60
Norme richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle indagini fiscali; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che non riproponevano specificamente le contestazioni in appello.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Citate in rapporto alla ricostruzione dei rapporti familiari e alla qualificazione delle operazioni ai fini reddituali e IVA; la Corte ha ritenuto inammissibili le impugnazioni che chiedevano rivalutazione di fatto.
L. 413/1991
Citando agevolazioni fiscali per immobili vincolati, la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente riproposta in appello e quindi rimessa al giudice del merito.
L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente)
Richiamata rispetto alla eventuale omissione nell'indicare l'autorità cui ricorrere in autotutela; la Corte ha rilevato difetto di autosufficienza della censura in cassazione.
D.Lgs. 472/1997
art. 7 comma 1; art. 12 commi 1-3; art. 16 comma 2
Richiamate in tema di sanzioni; la Corte ha osservato che contestazioni su quantificazione e motivazione delle sanzioni richiedono specificità e riproposizione nelle forme corrette.
D.P.R. 633/1972 (IVA)
art. 10 comma 1 n.8; art. 15 comma 1 n.5
Questioni sulla applicabilità dell'IVA e sulla base di calcolo sono state dichiarate inammissibili perché non specificamente riproposte in appello o perché miravano a riesame di fatto.
D.Lgs. 300/1999
art. 19; art. 53; art. 57; art. 66; art. 67 comma 1 lett. a; art. 68; art. 71 comma 3
Norme sul regolamento degli uffici e competenze; la Corte ha richiamato che la legittimazione dell'ufficio trae fondamento dalle norme statutarie e regolamentari e che la sottoscrizione del preposto è presumibilmente valida.
Regio Decreto 262/1942
art. 1 lett. b; art. 4 comma 1
Riferimenti storici richiamati dal ricorrente (tredicesimo motivo); la Corte ha confermato che la legittimazione amministrativa è fondata sulla normativa vigente e sulla regolamentazione delegata.
Codice Civile
Richiamati in tema di onere della prova e qualificazione dell'attività imprenditoriale; la Corte ha ribadito che la valutazione dei fatti compete al giudice di merito e non alla Cassazione.
Massime di principio
- La firma dell'atto dell'Agenzia delle Entrate apposta da un preposto al reparto competente è presunta valida; il contribuente che eccepisce la mancanza di delega deve provare la non appartenenza o l'usurpazione del potere.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre trascrivere i passi del ricorso introduttivo e dell'appello nei quali le questioni erano state sollevate; senza ciò i motivi sono inammissibili per difetto di specificità.
- Non è possibile ricondurre impropriamente a motivi di diritto (error in iudicando) questioni che sono in realtà errores in procedendo; la mancata qualificazione corretta porta all'inammissibilità del motivo.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; le contestazioni che chiedono una rivalutazione dei fatti sono quasi sempre inammissibili.
- Se si contesta l'omessa pronuncia del giudice di appello (omessa decisione su specifico motivo), occorre qualificare correttamente la censura e indicare la nullità della sentenza se si vuole che la Cassazione operi una riqualificazione.
- Per impugnare la determinazione e la quantificazione delle sanzioni o la base IVA è necessario riproporre esattamente in appello le argomentazioni e gli estratti dell'atto impositivo; in mancanza, la censura in Cassazione sarà respinta.
- Questioni formali dell'atto impositivo (es. indicazione dell'autorità per l'autotutela) devono essere dedotte nei modi e nei luoghi processuali previsti per risultare ammissibili in Cassazione.
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