Ordinanza n. 886/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell’aggiudicataria del servizio di facchinaggio e movimentazione carichi presso il Porto, le centrali e le aree limitrofe di Crotone, connesse comunicazioni e ammissione dell’offerta
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura indetta da Eni S.p.A. per l’affidamento del servizio di facchinaggio e movimentazione carichi presso il Porto, le centrali e le aree limitrofe di Crotone, chiedendo anche l’aggiudicazione in proprio favore e il subentro nel contratto eventualmente stipulato. Con il primo motivo ha dedotto che l’aggiudicataria avesse presentato l’offerta oltre il termine fissato alle ore 12:00 del 7 aprile 2025, traendo argomento dal fatto che alcuni documenti recassero una firma digitale successiva alla scadenza. Eni e l’aggiudicataria hanno contestato tale ricostruzione, affermando che i documenti erano stati caricati sulla piattaforma entro il termine e che le date successive delle firme dipendevano dalla ripresentazione dei documenti nell’ambito del riallineamento dell’offerta economica o per il deposito di versioni omissate ai fini dell’accesso agli atti. Con ricorso incidentale l’aggiudicataria ha contestato l’ammissione e la riammissione alla gara dell’ATI composta dalla ricorrente e da altra impresa, nonché il chiarimento tecnico con cui sarebbe stato disapplicato il requisito minimo previsto dall’art. 16 della legge n. 84/1994.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il primo motivo né il ricorso principale o incidentale. Ha rilevato che non vi è ancora prova certa dell’avvenuto caricamento dell’offerta dell’aggiudicataria, nella sua configurazione originaria, entro le ore 12:00 del 7 aprile 2025. Poiché tutte le parti hanno fornito un principio di prova e la gestione della procedura avviene attraverso il sistema informatico eniSpacePro del committente, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio. Eni dovrà depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una prova univoca dell’avvenuto caricamento tempestivo del pacchetto dati contenente l’offerta e i relativi allegati. Considerato che le specifiche tecniche della piattaforma sono consultabili soltanto dall’operatore economico nella propria area privata, spetta alla stazione appaltante individuare le modalità tecniche idonee a dimostrare il caricamento. Qualora non sia possibile depositare l’offerta originaria senza divulgare informazioni legittimamente omissate, Eni potrà depositare brevi manu presso la Segreteria un supporto informatico contenente i duplicati informatici dei file pertinenti, accompagnandolo con una relazione sull’idoneità probatoria dei file. Il Collegio si è riservato di disporre una verificazione in caso di ostacoli tecnici. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Richiamato quale base normativa indicata per la procedura di affidamento; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 16 legge n. 84/1994
requisito minimo di cui all’art. 16 della legge n. 84/1994
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla contestata disapplicazione del requisito minimo; la questione non è stata decisa.
Massime di principio
- Quando la tempestività del caricamento dell’offerta su una piattaforma telematica è controversa e l’amministrazione gestisce il sistema informatico attraverso il quale si svolge la procedura, la prova del caricamento entro il termine grava sulla stazione appaltante in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- In presenza di un principio di prova offerto dalle parti su una circostanza decisiva, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio degli elementi tecnici necessari a verificarla, ordinando alla stazione appaltante di produrre i dati informatici pertinenti.
- Quando la produzione diretta dei documenti originariamente caricati su una piattaforma telematica rischia di divulgare informazioni legittimamente omissate, la prova può essere fornita mediante duplicati informatici dei file su supporto elettronico, accompagnati da una relazione sull’idoneità dei dati a dimostrare la tempestività del caricamento.
- Se la verifica della documentazione informatica richiede valutazioni tecniche non immediatamente risolvibili dal Collegio, il giudice amministrativo può riservarsi di disporre una verificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1112/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1116/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1085/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1086/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1087/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1088/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →