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Sentenza

Sentenza n. 2032/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero all’accredito di 500 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, nella parte in cui aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le stesse modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2022/2023, e aveva condannato il Ministero ad accreditare 500 euro mediante buono elettronico, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto né provato l’avvenuto pagamento o l’esistenza di fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il contenuto pecuniario della condanna, il passaggio in giudicato della sentenza, il rispetto delle formalità di notificazione e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte per liquidare e corrispondere le somme dovute. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Ministero; il commissario è stato incaricato anche del pagamento della penalità eventualmente maturata. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 200 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su domanda di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è applicabile anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie; nel caso concreto è stata ritenuta non manifestamente iniqua perché l’inadempimento era ingiustificato, l’adempimento semplice e non erano state rappresentate ragioni ostative. La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, dopo il quale opera il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina dell’astreinte estendendone l’applicabilità anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per determinare gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dovuti sulla somma riconosciuta dalla sentenza del giudice del lavoro, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 107, l. n. 107/2015

    È richiamato nella sentenza del giudice del lavoro quale fonte del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice può ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine determinato.
  • In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso del termine assegnato per l’adempimento spontaneo e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, purché non risulti manifestamente iniqua e l’amministrazione non dimostri ragioni ostative all’adempimento.
  • Quando il giudice nomina un commissario ad acta e applica contestualmente l’astreinte, la penalità può decorrere dalla notificazione o comunicazione della pronuncia fino all’adempimento spontaneo, ma non oltre il termine decorso il quale deve attivarsi il commissario, poiché l’intervento sostitutivo rende non necessaria l’ulteriore funzione propulsiva della penalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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