Cassazione Penale, Ordinanza n. 30985/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente. Il rigetto dell'istanza di continuazione disposta dal giudice dell'esecuzione è rimasto fermo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La condannata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze definitive. La difesa sosteneva che tra i fatti vi fosse continuità per la contiguità temporale, l'identità dei titoli di reato e il modus operandi, elementi che avrebbero consentito di riconoscere il vincolo almeno per alcuni dei reati decisi con le sentenze di ciascun gruppo. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e perché privo di una specifica critica alle ragioni dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione del giudice dell'esecuzione escludeva in modo non illogico la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando l'assenza di indici significativi anche all'interno di ciascun gruppo di condanne e la distanza temporale tra i fatti. È stato ricordato che il riconoscimento della continuazione richiede concreti indicatori del progetto criminoso unitario e che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando la sola contiguità cronologica o l'identità dei reati contestati.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, da desumere da concreti indici sintomatici; non è sufficiente la mera contiguità temporale o l'identità del titolo di reato.
art. 707 c.p.
È richiamato come uno dei reati compresi nel secondo gruppo di sentenze definitive oggetto della richiesta di continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati definitivi presuppone una verifica rigorosa della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile da indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali, sistematicità e programmazione almeno delle linee essenziali dei reati successivi.
- La sola identità dei titoli di reato, la vicinanza cronologica tra i fatti o la ripetizione di un modus operandi non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la continuazione, potendo invece essere espressione di una mera abitualità criminosa.
- Chi chiede l'applicazione della disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno del progetto unitario; in mancanza, la richiesta può essere respinta anche se alcuni indici sintomatici risultano presenti.
- La motivazione che esclude il medesimo disegno criminoso è insindacabile in cassazione quando sia non manifestamente illogica e sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →