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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37166/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito aveva definito, con accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che fosse stato illegittimamente confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, nonostante il suo corretto comportamento processuale e la condotta successiva ai fatti. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza difensore, e che dopo la riforma del 2017 è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la rappresentanza tecnica del difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dall'imputato in violazione della regola che richiede il ministero del difensore per il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base della definizione del giudizio di appello sull'accordo delle parti e, nel ricorso, come norma che si assume violata per la conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente il trattamento de plano e la declaratoria di inammissibilità del ricorso in presenza di una causa manifesta

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato per affermare, dopo la riforma del 2017, la distinzione tra titolarità del diritto di impugnazione e modalità del suo esercizio

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato per escludere la proposizione personale del ricorso per cassazione e richiedere la necessaria rappresentanza tecnica del difensore

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    indicata come fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. che hanno escluso il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010

    enunciato come precedente di legittimità secondo cui la legittimazione a proporre impugnazione va distinta dalle modalità di proposizione; per il ricorso per cassazione è necessaria la rappresentanza tecnica del difensore

Massime di principio

  • Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione richiede il ministero di un difensore munito di rappresentanza tecnica.
  • Va distinta la legittimazione sostanziale a impugnare dalle modalità concrete di proposizione del ricorso: anche se il soggetto è titolare del diritto di impugnazione, l'esercizio del rimedio può essere subordinato a forme e assistenza tecnica previste dalla legge.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità per violazione di una formalità prescritta dalla legge, suscettibile di essere dichiarata de plano.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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