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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10079/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato per presunta mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato a causa di vizi nelle notifiche (notifiche infruttuose presso indirizzi diversi dall'originario domicilio eletto, notifiche al difensore ritenute irrutuali, notifica tramite PEC effettuata "in proprio" e non ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.). Si deduceva la nullità delle notifiche e l'assenza di conoscenza del procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo: applicando le regole vigenti prima del d.lgs. n.150/2022, ha richiamato il principio per cui le nullità assolute sono in generale coperte dal giudicato e non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.), pur restando la possibilità di chiedere la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza. Il giudice ha valutato la concreta conoscenza del processo da parte di Galdieri: questi aveva proposto opposizione al decreto penale mediante atto articolato affidato a difensore di fiducia (con procura), le notifiche erano state effettuate al difensore, e il difensore stesso aveva poi comunicato all'imputato la rinuncia al mandato e la prossima celebrazione dell'udienza via posta elettronica; inoltre il difensore di fiducia risultò assente alle prime udienze e fu sostituito ex art. 97, comma 4 c.p.p. Tali elementi hanno fatto ritenere acquisita la conoscenza del processo, rendendo inconferenti eventuali vizi formali delle notifiche. Conseguentemente è esclusa la sussistenza dei presupposti per la rescissione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola le modalità di notifica al difensore (anche tramite PEC). Nel caso è stata contestata la modalità di notifica tramite PEC, ma la Corte ha ritenuto che, anche se vi fossero irregolarità formali, ciò non escludeva la concreta conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    L'incidente di esecuzione non è lo strumento idoneo per dedurre nullità assolute ed insanabili dopo il passaggio in giudicato; tali censure restano coperte dal giudicato salvo che si impieghi la procedura di rescissione per incolpevole mancata conoscenza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Consente la richiesta di rescissione del giudicato quando l'imputato dimostri un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullità delle notifiche; il suo essere evocato impone però la prova della effettiva ignoranza collegata alle nullità.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la sostituzione del difensore di fiducia assente con difensore d'ufficio; nel caso ha consentito di ricostruire le vicende difensive (assenze, rinuncia e nomina di difensore d'ufficio) utili a valutare la conoscenza del processo.

  • d.lgs. n.150/2022

    La Corte ha precisato che devono applicarsi le regole vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto, quindi la valutazione è stata effettuata secondo la normativa previgente.

  • Sez. U, n.15498 del 26/11/2020 (sent. "Lovric")

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il giudicato, ma che è consentita la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • La questione decisiva in una domanda di rescissione per vizi di notifica è la concreta conoscenza del processo da parte dell'imputato, non la sola ritualità formale delle notifiche.
  • La proposizione di opposizione al decreto penale e la nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici forti di conoscenza dell'imputazione e del procedimento.
  • Le irregolarità formali nelle notifiche (compresa la PEC) possono non essere decisive se esistono elementi concreti che dimostrano che l'imputato è stato effettivamente informato del processo (es. comunicazioni del difensore, partecipazione o sostituzioni in udienza).
  • Le nullità assolute coperte dal giudicato non possono essere impugnate tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.); se l'interessato vuole agire per mancata conoscenza 'incolpevole' deve esperire la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis, fornendo prova del nesso causale tra la nullità e l'ignoranza effettiva.
  • Una comunicazione formale o informale (anche tramite posta elettronica) del difensore al cliente relativa a rinunce o convocazioni può compromettere il successivo assunto di totale ignoranza del processo.
  • È onere del ricorrente provare l'effettiva e incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, dimostrando che i vizi notificatori hanno effettivamente impedito la conoscenza.

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