Sentenza del 03/03/2017 n. 5400 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Secondo l'Ufficio, il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute impediva il perfezionamento del condono e comportava la decadenza dai relativi benefici. La contribuente sosteneva invece di aver ottenuto lo sgravio della cartella per IVA e IRAP e rivendicava inoltre un credito IRPEG. La Commissione regionale aveva ritenuto che lo sgravio avesse annullato l'iscrizione a ruolo e aveva considerato duplicata la pretesa IRPEG.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha rilevato che una precedente decisione, che aveva dichiarato illegittimo il diniego di condono, era stata successivamente cassata dalla stessa Corte, la quale aveva deciso nel merito respingendo il ricorso della società per il mancato perfezionamento del condono. Tale accertamento costituiva giudicato esterno e impediva di riesaminare la medesima questione. Inoltre, lo sgravio della cartella eseguito provvisoriamente in pendenza del giudizio non produceva, da solo, effetti sugli atti prodromici, inclusa l'iscrizione a ruolo, in assenza di un annullamento in autotutela.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dal quale può derivare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente liquidazione delle imposte risultanti non versate.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La definizione agevolata e i benefici del condono richiedono il perfezionamento secondo le condizioni previste dalla norma; il mancato o insufficiente versamento può impedire il perfezionamento e determinare la perdita dei benefici.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2
Se il ricorso di primo grado viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
L'esecuzione provvisoria di una sentenza tributaria favorevole al contribuente, incluso lo sgravio o il rimborso, non equivale necessariamente all'annullamento definitivo dell'atto impositivo o dell'iscrizione a ruolo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Il mancato o insufficiente pagamento delle somme richieste da una procedura di definizione agevolata può impedire il perfezionamento del condono e comportare la perdita dei benefici fiscali.
- Una decisione definitiva della Corte di cassazione sul perfezionamento o meno del condono può formare giudicato esterno e vincolare il giudice in un successivo giudizio relativo alla cartella o all'iscrizione a ruolo.
- Lo sgravio disposto dall'amministrazione finanziaria durante il processo, soprattutto se eseguito in ottemperanza provvisoria a una sentenza favorevole, non determina automaticamente l'annullamento degli atti presupposti.
- Per eliminare definitivamente l'iscrizione a ruolo o gli atti prodromici occorre verificare l'esistenza di un annullamento espresso, anche in autotutela, oppure di una pronuncia definitiva che li abbia effettivamente annullati.
- In presenza di un precedente giudicato sul condono, non è possibile fondare la decisione successiva su una precedente pronuncia favorevole poi cassata, poiché essa non rappresenta più l'assetto definitivo della controversia.
Testo integrale
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