Sentenza n. 1209/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita individuale ex art. 14 l. 328/2000, nella versione originaria e nella successiva riedizione adottata in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (tutore della persona disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Progetto di vita predisposto dal Comune d’intesa con l’ASP, lamentando la mancata previsione di numerosi interventi assistenziali, terapeutici, riabilitativi, domiciliari e di inclusione sociale richiesti dalla famiglia e dai sanitari della persona disabile. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 5 e 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 14 l. 328/2000, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà. Dopo una prima ordinanza cautelare, le amministrazioni hanno rieditato il Progetto di vita. Il ricorrente ha impugnato anche tale nuova versione con motivi aggiunti, contestando, tra l’altro, la mancata indicazione del budget per alcuni interventi terapeutici, la subordinazione dell’erogazione dei servizi all’esaurimento del monte ore o delle risorse disponibili, l’assenza di motivazione rispetto al mancato recepimento delle richieste terapeutiche e la genericità delle prestazioni previste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato integralmente sostituito da un nuovo Progetto di vita adottato dopo la riapertura dell’istruttoria e l’esercizio di una nuova valutazione amministrativa. Ha invece accolto il ricorso per motivi aggiunti e annullato il nuovo Progetto di vita, facendo salve le ulteriori determinazioni amministrative. Il giudice ha ritenuto che il Progetto di vita, pur implicando valutazioni tecnico-discrezionali, costituisca uno strumento vincolato alla presa in carico globale, personalizzata e continuativa della persona con disabilità. Le amministrazioni devono valutare integralmente le proposte, esigenze e aspirazioni della persona e della famiglia; non sono obbligate a recepirle integralmente, ma devono motivare in modo esplicito e congruo sia l’accoglimento sia il rigetto delle richieste. Nel caso concreto mancava qualsiasi esplicitazione delle ragioni del mancato accoglimento delle richieste e il Progetto risultava privo di sufficiente determinatezza quanto agli interventi e alle relative risorse. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Il Progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico/funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano educativo individualizzato, i servizi alla persona, le misure economiche necessarie e i sostegni per il nucleo familiare.
Il Progetto di vita è uno strumento di presa in carico globale, personalizzata e continuativa; deve indicare in modo concreto prestazioni, servizi, misure economiche e sostegni, tenendo conto delle esigenze della persona e della famiglia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del gravame allorché sopravviene nel corso del giudizio il difetto d’interesse alla sua decisione.
La sostituzione integrale dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento, espressione di una nuova valutazione amministrativa, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
art. 117 c.p.a.
La precedente sentenza aveva imposto alle amministrazioni di provvedere espressamente sull’istanza di predisposizione del Progetto di vita.
artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.
La tutela costituzionale della persona con disabilità impone interventi idonei a garantire l’effettività dei diritti fondamentali ed evitare regressioni non recuperabili.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, artt. 4, 5 e 19
La disciplina convenzionale orienta il Progetto di vita verso inclusione, autodeterminazione, partecipazione e sostegno personalizzato della persona con disabilità.
Massime di principio
- La riedizione dell’atto impugnato, adottata dopo la riapertura dell’istruttoria e caratterizzata da contenuti diversi e da una nuova valutazione amministrativa, sostituisce integralmente il provvedimento originario e determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse; resta autonomamente impugnabile il nuovo provvedimento.
- Il Progetto di vita previsto dall’art. 14 l. 328/2000 è uno strumento di presa in carico globale, personalizzata e continuativa della persona con disabilità e non può risolversi in una previsione generica o meramente programmatica di interventi.
- Nella formazione del Progetto di vita l’amministrazione deve esaminare integralmente le proposte, le esigenze e le aspirazioni della persona con disabilità e della sua famiglia. Il loro mancato integrale accoglimento è legittimo soltanto se sorretto da una motivazione esplicita, congrua e riferita alle singole richieste.
- La discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta degli interventi socio-sanitari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di istruttoria e motivazione, né consente di omettere il confronto con le esigenze individuali della persona interessata.
- Il Progetto di vita deve individuare con sufficiente determinatezza gli interventi e le prestazioni da erogare, comprese le relative modalità di attuazione e, quando necessario, le risorse destinate alla loro effettiva realizzazione; clausole generiche che subordinino l’assistenza all’esaurimento delle ore o delle risorse disponibili non possono sostituire una concreta definizione del sostegno personalizzato.
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