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Ordinanza

Ordinanza n. 1848/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto, espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 22 DICEMBRE 2025, n. Registro Ufficiale 0103699 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Anastasia Arabia, nata il 13/11/1978 a Crotone (CZ), Italia, denominato “Master en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación infantil y primaria”, Spagna, rilasciato in data 04/07/2022, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e pertanto, l’istanza prot. n. 32037 del 21 novembre 2022 è rigettata.”; - Del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202601455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato l'istanza di riconoscimento di un master spagnolo in materia di bisogni educativi speciali, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto e gli atti connessi. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, in sostanza, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'intero percorso formativo svolto all'estero, del piano analitico degli studi e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'illegittimità della motivazione fondata sull'assenza di natura abilitante del titolo. Ha dedotto anche l'insufficiente e non rigorosa motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi italiano e straniero, in rapporto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e alla possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha evidenziato di essere titolare di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare favorevole, sospendendo il provvedimento di diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero, il piano analitico del corso e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata nell'ordinanza. La motivazione sulle divergenze tra i percorsi formativi deve essere rigorosa, considerato il rilievo del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori; le eventuali differenze formative possono essere affrontate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato nella titolarità del contratto di sostegno in scadenza il 30 giugno 2026. L'udienza di merito sarà fissata separatamente, previa eventuale manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Concessione di misure cautelari

    Sussistendo fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice può sospendere cautelarmente l'efficacia dell'atto impugnato; nel caso concreto la sospensione è stata limitata fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato indicato tra gli atti impugnati, senza che l'ordinanza ne definisca autonomamente la legittimità.

  • Adunanza plenaria, pronunce nn. 18-22/2022

    Le argomentazioni ostative fondate sulla natura non abilitante del titolo sono state ritenute già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all'intero iter formativo, compreso il piano analitico degli studi e, ove rilevante, l'esperienza professionale maturata nel settore.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi genericamente sulla sua asserita natura non abilitante quando tale argomentazione risulti superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto delle esigenze di tutela del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative eventualmente accertate non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
  • Ai fini della tutela cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, unitamente alla possibile illegittimità del diniego di riconoscimento, può integrare il periculum in mora; la sospensione può essere temporalmente limitata alla scadenza del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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