Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 1393 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Estinzione del processo per inattività delle parti - Termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), D.p.r. 29.09.1973, n. 602.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riscossione deve essere effettuata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973. Non è sufficiente invocare il termine ordinario di prescrizione, poiché questo può operare soltanto quando la pretesa sia azionata in forza di una sentenza passata in giudicato. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 6 marzo 2015, n. 4574.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La mancata riassunzione della causa dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero processo e rende definitivo l'accertamento tributario. La questione riguarda il termine applicabile alla successiva riscossione: se il termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973 oppure il termine ordinario di prescrizione. Secondo il principio richiamato, in assenza di una sentenza passata in giudicato che fondi direttamente la riscossione, l'amministrazione deve rispettare il termine decadenziale previsto per la riscossione delle somme accertate.

Norme richiamate

  • Art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Termine di decadenza per la riscossione delle somme dovute in base agli accertamenti.

    Quando il processo si estingue per mancata riassunzione dopo il giudizio di cassazione, la riscossione della pretesa tributaria deve rispettare il termine decadenziale previsto da questa disposizione.

  • Art. 393 c.p.c.

    Estinzione del processo per mancata riassunzione della causa dopo la cassazione.

    La mancata riassunzione comporta l'estinzione dell'intero processo; l'accertamento tributario diviene definitivo, ma la riscossione resta soggetta al termine decadenziale applicabile.

  • Sentenza della Corte di cassazione 6 marzo 2015, n. 4574

    La prescrizione ordinaria può operare soltanto se la riscossione della pretesa avviene in forza di una sentenza passata in giudicato; in caso contrario trova applicazione il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • L'estinzione del processo per inattività delle parti rende definitivo l'accertamento, ma non trasforma automaticamente la pretesa tributaria in un credito fondato su una sentenza passata in giudicato.
  • Per individuare il termine entro cui l'amministrazione può riscuotere, occorre distinguere tra riscossione fondata su un atto impositivo divenuto definitivo e riscossione fondata direttamente su una sentenza passata in giudicato.
  • Quando la riscossione deriva dalla definitività dell'accertamento e non da una pronuncia giudiziale definitiva di condanna, deve essere rispettato il termine di decadenza previsto dalla normativa speciale sulla riscossione.
  • Il termine ordinario di prescrizione non può essere utilizzato per eludere un termine decadenziale speciale applicabile alla riscossione tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.