Sentenza del 06/09/2016 n. 6727 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irap - Presupposto d'imposta - Contratto di appalto - Autonoma organizzazione appaltatore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L'assenza di prova circa l'effettivo utilizzo dei mezzi dell'appaltante consente di presumere che l'attività fosse organizzata autonomamente dall'appaltatore. Pertanto, è stato riconosciuto il sussistenza del presupposto dell'IRAP a carico dell'appaltatore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che mancasse il presupposto dell'IRAP, ossia un'autonoma organizzazione, affermando di svolgere l'attività mediante l'utilizzo di mezzi dell'appaltante e non tramite una propria struttura organizzata. Tuttavia, non ha fornito la prova concreta di tale utilizzo né di una totale dipendenza dall'organizzazione del committente. In presenza di un contratto di appalto, l'attività dell'appaltatore è normalmente caratterizzata dall'organizzazione autonoma dei mezzi e delle risorse necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'imposta
L'IRAP è dovuta quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione. Nel caso dell'appaltatore, tale requisito può essere desunto dall'organizzazione dei mezzi e delle risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto, salvo prova contraria concreta.
Contratto di appalto
Il contratto di appalto implica, in via ordinaria, l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio. La mera dichiarazione di utilizzare mezzi dell'appaltante non è sufficiente a escludere l'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Chi contesta l'IRAP deve provare in modo concreto l'assenza di un'autonoma organizzazione; le sole dichiarazioni non documentate non sono sufficienti.
- Nel contratto di appalto, l'autonoma organizzazione dell'appaltatore può essere presunta dalla natura stessa dell'attività e dall'obbligo di procurarsi e coordinare i mezzi necessari.
- Per escludere l'IRAP occorre dimostrare che i mezzi, il personale e l'organizzazione appartengono effettivamente al committente e che l'appaltatore svolge un ruolo privo di autonomia organizzativa.
- La valutazione dipende dai fatti concreti: contratti, fatture, disponibilità dei beni, personale impiegato, modalità operative e grado di autonomia nella gestione dell'appalto.
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