Cassazione Civile, Ordinanza n. 31988/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva convenuto un professionista chiedendo il risarcimento dei danni per l'asserito inesatto adempimento di un incarico conferito nel 1999 per la gestione degli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali. Secondo la società, il professionista aveva omesso le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate in relazione a operazioni non imponibili ai fini IVA, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per complessivi euro 142.198,75. Il professionista aveva chiamato in garanzia due gruppi di assicuratori Lloyd's, ma uno dei due rapporti assicurativi era stato ritenuto cessato in primo grado per scadenza della polizza, mentre l'altro era stato poi ritenuto annullabile dalla Corte d'appello per reticenze in sede di stipula. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria e condannato il professionista al pagamento delle sanzioni subite dalla società, rigettando la manleva. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per uso improprio del principio di non contestazione e per aver tratto la prova dell'incarico da fatture, diffide, prospetti IVA, password fiscale e presenza alle verifiche della Guardia di Finanza; 2) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento delle prove e erronea valorizzazione indiziaria di documenti e circostanze di fatto; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di concorso colposo della società ex art. 1227 c.c.; 4) violazione dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo in relazione all'annullamento della polizza per reticenza, contestando la ricorrenza del dolo o della colpa grave e la prova della decisività della reticenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi attingessero, in realtà, valutazioni di merito non sindacabili, e che la ratio decidendi della sentenza di appello restasse comunque sorretta dall'apprezzamento degli elementi indiziari ricavati dalle fatture e dagli altri dati documentali. Ha considerato il terzo motivo non decisivo, perché l'accertamento dell'incarico professionale per la gestione degli adempimenti fiscali rende logicamente incompatibile un concorso colposo della società nella medesima omissione. Ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo, perché non denunciava specifiche affermazioni di diritto in contrasto con l'art. 1892 c.c. e, quanto al vizio motivazionale, non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma censurava la ricostruzione della fattispecie concreta. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione può operare solo rispetto ai fatti dedotti in giudizio; non consente di trasformare una mera valutazione di merito in prova legale, né di censurare in cassazione l'apprezzamento indiziario compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere probatorio non è fondata quando la censura investe in realtà la valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sull'eccezione di concorso colposo non determina cassazione quando la soluzione accolta dalla sentenza rende logicamente incompatibile l'eccezione e l'eventuale vizio non è decisivo.
art. 1227 c.c.
Il concorso colposo del creditore è incompatibile con l'accertamento di un totale inadempimento del professionista all'incarico specificamente assunto per eseguire gli adempimenti fiscali.
art. 1892 c.c.
L'annullamento del contratto di assicurazione per reticenza presuppone la deduzione e la prova del relativo presupposto soggettivo; in cassazione non basta contestare la ricostruzione della fattispecie concreta se non si indica un errore di diritto o un fatto storico decisivo omesso.
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso devono colpire la corretta sussunzione giuridica, un effettivo vizio processuale decisivo o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito proporre una mera rivalutazione del merito.
art. 360-bis, n. 2, c.p.c.
La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se il vizio è decisivo e incide realmente sul contenuto della decisione.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Per censurare documenti e atti processuali è necessario indicarne specificamente contenuto e collocazione nel fascicolo.
art. 369 n. 4 c.p.c.
L'onere di deposito e specifica localizzazione degli atti e documenti rilevanti è essenziale per il controllo di legittimità.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento della prova attiene all'errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento o della prova, non alla successiva valutazione logica del suo significato.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello per essere esaminate.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
Le deduzioni e produzioni istruttorie effettuate nei termini processuali consentiti possono essere valutate dal giudice di merito ai fini dell'accertamento dei fatti.
art. 1914 c.c.
L'inoltro della documentazione alla compagnia assicuratrice può essere funzionale all'adempimento degli obblighi dell'assicurato verso l'assicuratore.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore contributo unificato, se ricorrono i presupposti di legge.
Massime di principio
- In tema di responsabilità del professionista, la prova dell'incarico e del contenuto delle prestazioni può desumersi anche da elementi documentali e presuntivi, non essendo sempre necessaria una forma scritta ad substantiam o ad probationem.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di merito di valorizzare, insieme ad altri elementi, documenti e comportamenti processuali o stragiudiziali come indizi della sussistenza del rapporto obbligatorio.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo o il vero travisamento percettivo della prova.
- Il travisamento della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivo inesistente o radicalmente diverso da quello reale; non ricorre quando si contesta l'interpretazione o il peso probatorio assegnato al documento.
- L'eccezione di concorso colposo del creditore è priva di decisività se la sentenza accerta un inadempimento totale del professionista rispetto all'incarico specificamente assunto.
- La censura ex art. 1892 c.c. richiede di confrontarsi con gli esatti presupposti della reticenza assicurativa e non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
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