Sentenza n. 145/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto le verifiche sulla regolarità del nulla osta per motivi di lavoro subordinato, ai sensi del D. L. 145/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente inadempimento o rifiuto sulla conclusione del procedimento relativo alla regolarità e alla revoca del nullaosta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un visto per lavoro rilasciato dall'Ambasciata del Pakistan sulla base di un nullaosta successivamente sospeso ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, aveva inizialmente chiesto l'accesso al fascicolo e, l'8 maggio 2025, informazioni sullo stato della procedura. A fronte del protratto silenzio dell'Amministrazione, ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento preordinato al rilascio del nullaosta necessario alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorso conteneva anche doglianze relative alla mancata soddisfazione dell'istanza di accesso, ma il TAR ha individuato, sulla base delle domande conclusive, l'oggetto principale nella tutela avverso il silenzio. L'Amministrazione ha documentato che, dopo la sospensione del nullaosta rilasciato automaticamente dal sistema, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ferrara aveva comunicato al ricorrente, il 26 agosto 2025, l'avvio del procedimento di revoca, rilevando la carenza di numerosi presupposti documentali e sostanziali, tra cui la prova della situazione occupazionale e del reddito del datore di lavoro per il 2023, il DURC, l'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73 del 2022, l'idoneità alloggiativa, il permesso di soggiorno del datore di lavoro, la visura camerale aggiornata e l'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale. Il 26 settembre 2025, non essendo pervenuta la documentazione richiesta, l'Amministrazione aveva adottato la revoca del nullaosta. Il ricorrente non ha contestato né la ricezione degli atti né la correttezza dell'indirizzo utilizzato per le comunicazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché il procedimento era stato definito con un provvedimento espresso di revoca del nullaosta e, pertanto, non sussisteva più alcun silenzio dell'Amministrazione. Il giudice ha precisato che l'inerzia non era ravvisabile neppure al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 12 settembre 2025, poiché già il 26 agosto 2025 era stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca. La mancata prova della ricezione dell'avviso di avvio e del provvedimento finale non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorrente non ne aveva contestato la ricezione né l'indirizzo di comunicazione. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e del ritardo nella conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
La disposizione ha determinato la sospensione dell'efficacia dei nullaosta rilasciati automaticamente dal sistema e ha costituito il presupposto per la riattivazione delle verifiche amministrative.
art. 44 d.l. n. 73 del 2022
La norma è richiamata con riguardo all'asseverazione e al tesserino identificativo della persona che l'ha rilasciata, documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche sui presupposti del nullaosta.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone l'attualità di un comportamento omissivo dell'Amministrazione; essa deve essere respinta quando, prima della proposizione del ricorso, il procedimento sia già stato avviato o concluso mediante un provvedimento espresso.
- La tutela contro il silenzio non può essere utilizzata per ottenere una determinata decisione sostanziale favorevole: il giudice può imporre la conclusione del procedimento, ma non sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dei presupposti del provvedimento.
- Quando l'Amministrazione dimostra di avere comunicato l'avvio di un procedimento di revoca e di avere successivamente adottato il provvedimento conclusivo, la domanda diretta alla declaratoria dell'inerzia diviene infondata, anche se la parte non abbia materialmente prodotto prova della ricezione degli atti, qualora non contesti la ricezione né la correttezza dell'indirizzo utilizzato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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