Sentenza n. 942/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS all’accesso alla domanda di aggravamento dell’invalidità civile presentata il 10 novembre 2023 tramite ENAC
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego dell’INPS dell’8 maggio 2026 opposto all’istanza di accesso del precedente 11 aprile, chiedendo l’esibizione della domanda di aggravamento dell’invalidità civile del 10 novembre 2023, detenuta dall’Istituto e necessaria, secondo la prospettazione del ricorrente, per tutelare in sede giudiziale il diritto al ripristino della pensione di inabilità, trasformata in pensione di invalidità a seguito della revisione del requisito sanitario. L’istanza riguardava uno specifico documento, indicato anche mediante il relativo numero identificativo, ed era motivata dall’esigenza di utilizzarlo in un giudizio volto a contestare il trattamento previdenziale riconosciuto. L’INPS aveva negato l’accesso sostenendo, da un lato, l’assenza di delega o procura relativa alla domanda e, dall’altro, che il documento non fosse disponibile in formato PDF perché la domanda era stata respinta dalla procedura informatica in ragione di un contenzioso giudiziario. Il ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento del danno derivante dalla mancata ostensione. L’INPS non si è costituito e non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto chiarimenti e produzione documentale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato quanto alla domanda ostensiva. Il giudizio sull’accesso è stato qualificato come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso, e non soltanto come verifica dei vizi del diniego. Il documento richiesto è stato ritenuto specificamente individuato e l’istanza adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. 241/1990. Il ricorrente è stato riconosciuto titolare di un interesse diretto, concreto, attuale, personale e serio, poiché la documentazione era funzionale alla tutela giudiziale di una pretesa previdenziale. Il TAR ha inoltre ritenuto che le ragioni opposte dall’INPS non rientrassero tra le cause di esclusione dell’accesso previste dall’art. 24 l. 241/1990. L’inerzia dell’Istituto anche rispetto all’ordine istruttorio è stata valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il diniego è stato quindi annullato, con accertamento del diritto di accesso e ordine all’INPS di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Lecce, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di trenta giorni. La domanda risarcitoria è stata invece respinta per assoluta genericità, mancata dimostrazione del danno conseguenziale e assenza di quantificazione economica. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’INPS e destinate all’Erario in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Richiede che il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
Stabilisce, in linea generale, l’accessibilità dei documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 24 l. 241/1990
Prevede le fattispecie di esclusione o limitazione del diritto di accesso; le ragioni addotte dall’INPS non sono state ricondotte a tali fattispecie.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
Richiede che la domanda di accesso sia motivata; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’inerzia dell’amministrazione rispetto all’ordine istruttorio è stata valorizzata quale argomento di prova a favore della pretesa di accesso.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base normativa per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione dell’ordine giudiziale.
art. 30 c.p.a.
Rileva per la domanda risarcitoria, respinta per genericità, mancata prova del danno conseguenziale e mancata quantificazione.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso, pur instaurato contro un diniego o un silenzio-rigetto, ha natura di giudizio sul rapporto: il giudice deve verificare direttamente la sussistenza del diritto di accesso nella situazione concreta e può ordinare l’esibizione dei documenti quando ne ricorrono i presupposti.
- L’accesso documentale richiede la specifica individuazione dei documenti, la motivazione della richiesta e la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento richiesto.
- L’interesse all’accesso può sussistere quando il documento sia concretamente funzionale all’esercizio o alla tutela giudiziale di una pretesa, senza che sia necessario dimostrare in anticipo l’esito favorevole della controversia nella quale il documento sarà utilizzato.
- Un’amministrazione non può negare l’accesso sulla base della mera indisponibilità del documento nel formato informatico richiesto o di ragioni non riconducibili alle specifiche cause di esclusione previste dalla legge, quando il documento risulti detenuto o comunque riferibile alla sua attività istituzionale.
- L’inerzia dell’amministrazione rispetto a un ordine istruttorio del giudice può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., concorrendo a confermare la fondatezza della pretesa azionata.
- La domanda risarcitoria collegata al diniego di accesso non può essere accolta se il ricorrente allega il pregiudizio in termini generici, non dimostra il danno conseguenziale e non fornisce alcuna quantificazione economica.
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