Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2448/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento ​ - del provvedimento dell’AGCM n. 31517 (n. prot. 0025850) notificato alla Società l’8 aprile 2025 a conclusione del procedimento PS12603, che ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 1.400.000;- del provvedimento dell’AGCM n. prot. 0059449 dell’11 luglio 2023, con cui l’Autorità ha dato avvio al Procedimento nei confronti di Società Cooperativa Culture (“CoopCulture”), Musement S.p.A. (“Musement”), GetYourGuide Deutschland GmbH (“GetYourGuide”), Tiqets International BV (“Tiqets”), Viator Inc (“Viator”);- del provvedimento dell’AGCM n. prot. 0082408 del 17 ottobre 2023, con cui l’Autorità ha esteso il Procedimento nei confronti di CW, Italy With Family S.r.l. (“Italy With Family”) e Walks LLC (“Walks”);- delle delibere dell’AGCM n. prot. 0017298 del 31 gennaio 2024, 0034549 del 27 marzo 2024; 0053100 del 28 maggio 2024, 0071247 del 18 luglio 2024, 0087868 del 25 settembre 2024; 105505 del 27 novembre 2024, 0004383 del 22 gennaio 2025, con cui l’AGCM ha disposto la proroga del termine di conclusione del Procedimento; - della delibera dell’AGCM del 5 novembre 2024, n. 31356 - Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa; - della delibera dell’AGCM del 1° aprile 2015, n. 25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto​.

Giustizia amministrativa202506862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento dell’AGCM che ha accertato una pratica commerciale scorretta e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.400.000 euro, vietando la prosecuzione della pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM e gli atti presupposti, deducendo: l’illegittimità delle proroghe del termine di conclusione del procedimento e il mancato rispetto del termine finale; la violazione del contraddittorio per la mancata audizione orale dinanzi al Collegio e per l’asserita impossibilità di interloquire sul parere dell’AGCom; l’inutilizzabilità delle e-mail e degli altri documenti acquisiti durante le ispezioni, per mancanza di autorizzazione giudiziaria e di adeguate garanzie di tracciabilità e replicabilità; l’insussistenza della condotta contestata e l’erronea lettura delle risultanze istruttorie; l’erronea qualificazione della condotta come pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo e come rivendita di biglietti acquistati mediante sistemi automatizzati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), del medesimo Codice; infine, l’irragionevolezza e sproporzione della sanzione, anche in relazione al trattamento riservato agli altri operatori. L’AGCM aveva contestato l’acquisto massivo e automatizzato dei biglietti, mediante bot e sistemi di freezing, con conseguente esaurimento dei titoli sul canale ufficiale e successiva rivendita ai consumatori a prezzi maggiorati, spesso insieme a servizi aggiuntivi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il termine previsto dal regolamento AGCM per la conclusione del procedimento sia ordinatorio e che la sua violazione non determini, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale. Le proroghe sono state considerate legittime perché motivate da esigenze istruttorie, dall’estensione soggettiva del procedimento, dalla complessità della vicenda, dall’esame degli impegni e dall’entrata in vigore del nuovo regolamento; il numero delle proroghe non è stato ritenuto rigidamente limitato, purché siano motivate e funzionali alla completezza dell’istruttoria e alla difesa. È stata esclusa la lesione del contraddittorio: l’audizione personale dinanzi al Collegio non è un adempimento imprescindibile, potendo il diritto di difesa essere garantito mediante il contraddittorio scritto e orale con gli uffici e mediante le controdeduzioni scritte direttamente al Collegio. È stata ritenuta regolare anche la richiesta del parere AGCom, formulata al termine dell’istruttoria e prima della rimessione degli atti al Collegio; non sussiste un obbligo di trasmettere all’Autorità settoriale le successive controdeduzioni della parte. Le e-mail acquisite durante le ispezioni sono state ritenute utilizzabili: i poteri ispettivi dell’AGCM comprendono l’acquisizione di documenti e dati su qualsiasi supporto, incluse le comunicazioni elettroniche commerciali, purché l’attività sia pertinente, necessaria e proporzionata all’oggetto dell’indagine e non meramente esplorativa. Nel caso concreto l’accesso era avvenuto con il consenso dell’impresa e le modalità di acquisizione consentivano la verifica della tracciabilità dei documenti e la tutela dei segreti aziendali. Nel merito, il Collegio ha ritenuto comprovato, con univocità indiziaria, l’uso di sistemi automatizzati per acquisti massivi incompatibili con l’attività umana, nonché l’impiego di bot, blocchi degli account e sistemi di freezing riconducibili alla ricorrente. La condotta è stata correttamente valutata unitariamente, considerando l’effetto combinato dell’accaparramento automatizzato, dell’indisponibilità dei biglietti per i consumatori sul canale ufficiale e della rivendita a prezzi maggiorati, quale indebito condizionamento della libertà di scelta del consumatore medio. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), del Codice del consumo, poiché l’accesso al Parco Archeologico del Colosseo costituisce un evento culturale ai fini della disposizione. La sanzione è stata considerata congrua e proporzionata: l’AGCM ha valutato gravità, durata, diffusione della pratica, grado di negligenza e dimensione economica dell’impresa, utilizzando legittimamente il fatturato complessivo come parametro di deterrenza; l’importo di 1.400.000 euro risultava inferiore al 5% del fatturato. Respinta anche la censura di disparità di trattamento, non sussistendo un interesse giuridicamente rilevante a ottenere una riduzione della sanzione sulla base del confronto con quelle applicate ad altre imprese. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 206/2005

    La disposizione individua la fattispecie generale di pratica commerciale scorretta contestata al concessionario del servizio di biglietteria.

  • art. 23, comma 1, lett. bb-bis), d.lgs. 206/2005

    La disposizione vieta la rivendita di biglietti per eventi culturali o sportivi acquistati mediante sistemi automatizzati idonei a eludere i limiti quantitativi fissati dal venditore primario; il TAR ha ritenuto che l’accesso al Parco Archeologico del Colosseo rientri nella nozione di evento culturale.

  • artt. 24 e 25 d.lgs. 206/2005

    Le disposizioni consentono di qualificare come pratica commerciale aggressiva la condotta che, attraverso l’indisponibilità dei biglietti sul canale ufficiale e la rivendita a prezzi maggiorati, limita sensibilmente la libertà di scelta del consumatore medio.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. 206/2005

    La disposizione, mediante rinvio ai poteri investigativi previsti dalla disciplina europea sulla cooperazione amministrativa in materia di tutela dei consumatori, legittima le ispezioni e l’acquisizione di documenti e dati pertinenti all’indagine.

  • art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005

    La disposizione fonda la richiesta del parere all’autorità settoriale prima dell’adozione del provvedimento finale.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005

    La disposizione richiama i criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981 per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 11 l. 689/1981

    I criteri di gravità della violazione, grado di responsabilità, durata, diffusione e condizioni economiche del trasgressore guidano la determinazione della sanzione.

  • art. 7 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie

    Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio; la sua violazione non determina di per sé l’illegittimità dell’atto finale. Le proroghe sono ammissibili se motivate da esigenze istruttorie e rispettose del diritto di difesa.

  • art. 14, comma 2-quater, l. 287/1990

    La norma consente all’AGCM, nel corso delle ispezioni, di acquisire e controllare informazioni e documenti pertinenti all’accertamento, indipendentemente dal supporto, comprese le e-mail commerciali.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il sistema è compatibile con le garanzie convenzionali quando l’autorità amministrativa assicura garanzie procedurali sufficienti e resta garantito il controllo giurisdizionale successivo.

  • art. 9, par. 3, lett. c), regolamento (UE) 2017/2394

    La disposizione riconosce alle autorità competenti poteri ispettivi e di acquisizione, copia e sequestro di informazioni, dati e documenti pertinenti, anche mediante accesso a locali e sistemi utilizzati nell’attività professionale.

  • direttiva (UE) 2019/2161

    La disciplina europea costituisce il presupposto della fattispecie nazionale relativa alla rivendita di biglietti acquistati mediante sistemi automatizzati.

Massime di principio

  • Il termine regolamentare per la conclusione di un procedimento sanzionatorio dell’AGCM ha natura ordinatoria e il suo superamento non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale, salvo che sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa o altra violazione sostanziale.
  • Le proroghe del termine procedimentale sono legittime quando siano congruamente motivate da esigenze istruttorie, dall’estensione soggettiva o oggettiva dell’indagine, dalla complessità della vicenda o da modifiche regolamentari funzionali al contraddittorio; non è necessariamente imposto un numero massimo di proroghe, purché esse siano effettivamente strumentali alla completezza dell’accertamento e alla tutela della difesa.
  • Nel procedimento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette, l’audizione orale dell’incolpato dinanzi all’organo collegiale non costituisce un adempimento imprescindibile se il diritto di difesa è stato garantito attraverso forme effettive di contraddittorio scritto e orale con gli uffici e mediante la possibilità di presentare controdeduzioni al Collegio.
  • I poteri ispettivi dell’AGCM comprendono l’acquisizione di e-mail e documenti commerciali dell’impresa, anche senza una specifica autorizzazione giudiziaria, quando l’acquisizione sia pertinente, necessaria e proporzionata all’oggetto dell’indagine, non abbia carattere meramente esplorativo e sia soggetta al controllo giurisdizionale.
  • L’acquisto massivo di biglietti mediante sistemi automatizzati, che ne determina l’indisponibilità sul canale ufficiale e la successiva rivendita a prezzi maggiorati, può integrare unitariamente sia la pratica commerciale aggressiva sia la fattispecie di rivendita vietata di biglietti acquistati mediante strumenti automatizzati; la valutazione deve considerare l’effetto complessivo della condotta sulla libertà negoziale del consumatore medio.
  • Nella quantificazione delle sanzioni AGCM il fatturato complessivo dell’impresa può essere utilizzato quale indice della sua effettiva capacità economica e quale parametro per assicurare l’effetto deterrente della sanzione, insieme alla gravità, durata, diffusione e negligenza della condotta.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.