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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19611/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1981 e integrato poco dopo, avente ad oggetto un’unità immobiliare in Palau. La società promittente venditrice aveva agito in giudizio per la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti, per la condanna al rilascio dell’immobile, al risarcimento del danno da mancato godimento e al rimborso delle spese di ripristino. Dopo un articolato contenzioso con pronunce di merito, cassazione con rinvio e successivo giudizio di rinvio, i promissari acquirenti hanno convenuto la società ai sensi dell’art. 389 c.p.c. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della disponibilità del bene in esecuzione della sentenza poi cassata, sostenendo che l’azione ex art. 389 c.p.c. mirasse a restaurare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza annullata, senza necessità di provare un autonomo diritto sostanziale al bene e senza rilievo della buona o mala fede dell’accipiens. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha sostenuto che fossero coperti da giudicato i capi della sentenza di primo grado concernenti la condanna al pagamento di euro 232.200 e al rimborso delle spese di ripristino, chiedendo il riconoscimento dell’efficacia di giudicato e, in subordine, la compensazione tra crediti. Con il ricorso principale si deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ed extrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avesse alterato il thema decidendum qualificando la domanda in modo diverso da quello proposto. Con il ricorso incidentale si deduceva violazione dell’art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento del giudicato interno su alcuni capi della precedente sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente esaminato la domanda ex art. 389 c.p.c. alla luce dei fatti allegati, senza violare l’art. 112 c.p.c. né mutare la qualificazione della domanda. Ha quindi escluso l’ultra/extrapetizione, osservando che il giudice di merito si era limitato ad applicare le norme ritenute pertinenti alla vicenda concreta. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva rigettato la domanda per prescrizione del diritto risolutorio e non si era fondata sul tema del giudicato invocato dalla società. Il ricorso principale è stato rigettato, quello incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 389 c.p.c.

    l'azione proposta dopo la cassazione mira a restaurare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza annullata, ma va comunque valutata alla luce dei fatti e del petitum effettivamente dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice si limiti a esaminare la domanda nei suoi esatti termini fattuali e ad applicare le norme ritenute pertinenti, senza alterarne il contenuto sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    la deduzione del giudicato è irrilevante se non si correla alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1810 c.c.

    "Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede"

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare che, in assenza di termine, il comodatario deve restituire il bene su richiesta del comodante; nel caso concreto ciò escludeva pretese risarcitorie per la detenzione oltre la richiesta di restituzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro formale di deduzione del vizio processuale di violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro formale del motivo incidentale per violazione dell'art. 2909 c.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non integra ultrapetizione la decisione che, a fronte della domanda proposta, ne ricostruisca correttamente il contenuto in base ai fatti allegati e applichi la disciplina giuridica ritenuta pertinente, purché non modifichi il petitum sostanziale né la causa petendi.
  • L'azione prevista dall'art. 389 c.p.c. va letta come strumento di ripristino della situazione patrimoniale conseguente alla cassazione della sentenza eseguita, ma la sua fondatezza dipende comunque dai diritti e dalle posizioni giuridiche effettivamente dedotti in giudizio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risulta eccentrico rispetto al decisum.
  • Il giudicato interno o esterno può essere utilmente invocato solo se la censura si correla alla concreta motivazione della decisione impugnata; altrimenti la deduzione è priva di pertinenza.
  • Quando il comodatario detiene il bene senza termine convenuto, la richiesta di restituzione del comodante rende la detenzione priva di titolo per il futuro, escludendo pretese risarcitorie fondate sulla prosecuzione del godimento oltre la richiesta di rilascio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniContratto preliminare
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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