Sentenza del 11/06/2019 n. 6880 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - Cartella di pagamento - Istanza di rateazione - Effetti - Atto interruttivo della prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe eccezioni relative alla mancata notifica delle cartelle e alla prescrizione sono state neutralizzate dalla richiesta di rateazione e dai pagamenti effettuati. La rateazione non costituisce necessariamente acquiescenza in senso tecnico, ma il riconoscimento del debito produce comunque l'effetto interruttivo della prescrizione e rende incoerente contestare successivamente l'esistenza o la conoscenza della pretesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano il difetto di notifica delle cartelle di pagamento e/o l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali. Tuttavia, avevano richiesto e ottenuto provvedimenti di rateazione, provvedendo anche al pagamento delle rate concordate. Tali condotte sono state considerate come riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione e incompatibile con la successiva affermazione di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle.
Norme richiamate
Disciplina civilistica dell'interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del diritto
Il riconoscimento del debito da parte del contribuente interrompe il decorso della prescrizione, anche se realizzato attraverso la richiesta di rateazione e il pagamento delle rate.
Disciplina della rateazione dei debiti iscritti a ruolo
La richiesta e l'ottenimento della rateazione, accompagnati dal pagamento delle rate, possono costituire una manifestazione di volontà incompatibile con la contestazione dell'inesistenza o della mancata conoscenza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La richiesta di rateazione non equivale automaticamente ad acquiescenza definitiva, soprattutto se formulata con riserva; tuttavia, il riconoscimento sostanziale del debito e i pagamenti effettuati possono interrompere la prescrizione.
- Chi chiede volontariamente di pagare a rate una cartella manifesta normalmente di conoscere e accettare l'esistenza della pretesa, rendendo più difficile contestare in seguito la mancata notifica della cartella.
- La rateazione non sana necessariamente ogni vizio originario dell'atto, ma può incidere autonomamente sulla prescrizione e sulla coerenza delle successive eccezioni difensive.
- Prima di chiedere una rateazione è opportuno verificare la regolarità delle notifiche e l'eventuale prescrizione, valutando l'inserimento di riserve o l'utilizzo degli strumenti di opposizione disponibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →