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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02337/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per la detenzione, all'interno dell'autovettura da lui condotta, di due coltelli e di un cacciavite, rinvenuti durante un controllo dei Carabinieri. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la responsabilità non fosse stata correttamente accertata e che gli elementi probatori fossero stati valutati in modo erroneo, con particolare riguardo alla presunta mancanza di una valida giustificazione del possesso degli oggetti. La Corte di cassazione ha ritenuto però che i motivi mirassero solo a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta adeguata e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza di appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico la conferma della responsabilità per il reato contestato, sulla base del verbale di perquisizione e sequestro dal quale non emergeva alcuna giustificazione del possesso dei coltelli e del cacciavite. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    viene richiamato come norma incriminatrice per la detenzione non giustificata di strumenti atti ad offendere, nel caso concreto coltelli e cacciavite rinvenuti nell'auto dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, ove non manchino profili di colpa

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità non priva di colpa

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • La responsabilità per la detenzione di oggetti atti ad offendere può essere affermata quando, a fronte del rinvenimento degli strumenti nella disponibilità dell'imputato, non emerga una valida giustificazione del loro possesso.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della decisione, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione degli elementi probatori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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