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Ordinanza

Ordinanza n. 2449/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1192/2024, già oggetto della sentenza di ottemperanza del TAR n. 85/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari a dare corso all'ottemperanza già disposta con la sentenza del TAR n. 85/2026, rappresentando il perdurante mancato integrale adempimento del giudicato da parte delle amministrazioni, nonostante la scadenza del termine assegnato per l'adempimento e di quello assegnato al Commissario ad acta precedentemente nominato, il quale non si era insediato. Il TAR aveva quindi ordinato al Commissario revocato di depositare chiarimenti sulle ragioni del mancato insediamento; il termine è decorso senza deposito della relazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha rilevato l'inadempimento del Commissario ad acta precedentemente nominato e ne ha revocato la nomina. In sua sostituzione ha nominato il Segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuendogli la facoltà di delegare altro funzionario dell'ufficio dotato della necessaria professionalità. Ha assegnato al nuovo Commissario il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per svolgere tutte le attività necessarie alla completa esecuzione del titolo esecutivo. Per il resto ha confermato quanto già statuito con la sentenza n. 85/2026, inclusa la decisione di non riconoscere la penalità di mora per le ragioni esposte in quella sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta nominato dal giudice non si insedia e non svolge l'attività sostitutiva affidatagli, il giudice può revocarne la nomina e procedere alla designazione di un nuovo commissario.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare al Commissario ad acta un termine specifico per compiere tutte le attività necessarie all'integrale esecuzione del titolo esecutivo e può prevedere la facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio dotato della necessaria professionalità.
  • Il mancato deposito, da parte del Commissario ad acta, dei chiarimenti richiesti dal giudice sulle ragioni della mancata attivazione dell'incarico costituisce presupposto per la revoca della nomina e per la sua sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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