Cassazione Civile, Ordinanza n. 27410/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva convenuto lo Stato chiedendo il risarcimento del danno assumendo, da un lato, una culpa in vigilando dell'amministrazione statale rispetto all'operato della Consob, che non avrebbe sanzionato e sospeso un agente di cambio autore di illeciti in suo danno, e, dall'altro, una responsabilità dello Stato-legislatore per violazione del diritto comunitario. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando in sostanza che l'eventuale responsabilità non era riferibile allo Stato ma, semmai, alla Consob, nei confronti della quale non era stata proposta la domanda risarcitoria, e che comunque non erano stati utilmente censurati i rilievi di tardività e di mancata attivazione contro i soggetti ritenuti pertinenti. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione del principio di unitarietà della responsabilità dello Stato membro per violazioni del diritto unionale, sostenendo che l'azione doveva essere rivolta contro lo Stato e non contro Consob; 2) violazione dei principi eurounitari, deducendo che dagli atti di Consob e dal parere della Commissione europea emergevano la violazione del diritto UE, il nesso causale e il danno; 3) violazione di norme del decreto Eurosim e della regolamentazione Consob, nonché di una pronuncia della Corte di giustizia, censurando il mancato riconoscimento della disciplina comunitaria; 4) violazione di giudicato esterno, sostenendo che altri giudizi relativi alla stessa vicenda avevano escluso solo il filtro di ammissibilità ex art. 5 l. n. 117 del 1988 e non la responsabilità nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione telematica della sentenza impugnata. Ha ritenuto valida la notificazione della sentenza effettuata il 5 marzo 2020 e ha calcolato la scadenza del termine per impugnare al 7 luglio 2020, tenendo conto della sospensione per l'emergenza pandemica; il ricorso, notificato solo il 21 luglio 2020, è stato quindi considerato irrimediabilmente tardivo. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato i motivi di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicazione del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 380 bis.1 c.p.c.
rito camerale per la trattazione del ricorso
art. 5 L. n. 117 del 1988
richiamato dal ricorrente con riferimento al c.d. filtro di ammissibilità nei giudizi sulla responsabilità del giudice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 61 d.lgs. n. 415 del 1996
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina comunitaria in materia di intermediazione finanziaria
art. 201 d.lgs. n. 415 del 1996
norma invocata dal ricorrente in relazione al recepimento delle direttive comunitarie
d.lgs. n. 415 del 1996
richiamato quale testo di recepimento delle direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE
regolamento Consob n. 11522/98
richiamato dal ricorrente a sostegno delle violazioni denunciate
direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE
evocate come fonti eurounitarie recepite nel sistema nazionale
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Corte giust. 27 febbraio 2003, causa C-327/00
richiamata per affermare la compatibilità con il principio di effettività dei termini di decadenza per impugnare
Corte giust., causa C-356/00
richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina eurounitaria dell'intermediazione finanziaria
Massime di principio
- Il rispetto del termine breve per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza, è condizione rigorosa di ammissibilità del ricorso per cassazione; la sua violazione comporta l'inammissibilità senza esame dei motivi di merito.
- La previsione di un termine di decadenza per proporre l'impugnazione è compatibile con il diritto unionale quando rispetta i principi di equivalenza ed effettività, cioè quando non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto azionato.
- La deduzione di una responsabilità dello Stato per violazione del diritto unionale non consente di superare le regole processuali interne sull'impugnazione, né impone un rinvio pregiudiziale quando la disciplina applicabile e il principio di autonomia procedurale degli Stati membri risultino chiari e pacificamente interpretati.
- Quando il ricorso è definito in rito per tardività, ogni censura di merito resta assorbita e priva di rilevanza ai fini della decisione.
- L'ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione, secondo la disciplina processuale speciale applicabile.
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