Sentenza del 28/01/2016 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Nullità della notifica dell'avviso di accertamento - Proposizione ricorso - Sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto. 2. Mancanza di autenticazione della firma apposta sulla procura a margine del ricorso - Mera irregolarità dell'atto. 3. Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale tributario - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della notifica dell'avviso di accertamento; 2) la nullità del ricorso per mancanza di autenticazione della firma del contribuente sulla procura apposta a margine; 3) la violazione di un obbligo generale di contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto impositivo.
La decisione
Le contestazioni sono state ritenute infondate. La proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile anche agli atti tributari. La mancata autenticazione della procura è stata qualificata come mera irregolarità, non essendo prevista una specifica sanzione di nullità e risultando comunque raggiunto lo scopo dell'atto mediante la corretta costituzione del difensore. È stato inoltre escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; per i tributi armonizzati, l'eventuale violazione può comportare conseguenze solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto presentare. Il ricorso è quindi risultato soccombente.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La proposizione del ricorso dimostra che l'avviso è stato conosciuto e ha consentito al contribuente di difendersi; ciò sana l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Art. 160 c.p.c.
Richiamato in materia di nullità della notificazione, opera nel quadro dei principi processuali applicabili anche al processo tributario.
Art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale disposizione in materia di accertamento parziale, nell'ambito della disciplina dell'atto impositivo contestato.
Art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
La disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente non comporta, in assenza di una specifica previsione, l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni atto tributario.
Massime di principio
- La contestazione della nullità della notifica perde normalmente efficacia quando il destinatario propone tempestivamente ricorso, perché tale comportamento dimostra la conoscenza dell'atto e il raggiungimento della sua funzione.
- Nel processo tributario, un vizio formale della procura, come la mancata autenticazione della firma, non determina automaticamente la nullità se la legge non prevede espressamente tale sanzione e il difensore si è comunque validamente costituito.
- Non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per ogni accertamento tributario: occorre verificare la specifica disciplina applicabile al tributo e al procedimento.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto; il contribuente deve indicare e dimostrare quali elementi difensivi concreti avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione.
- I vizi processuali o formali devono essere valutati in funzione dello scopo dell'atto: se l'atto ha consentito la conoscenza della pretesa e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, la nullità può essere sanata o esclusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 gen 2016Sentenza del 28/01/2016 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 28 gen 2016Sentenza del 28/01/2016 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 28 gen 2016Sentenza del 28/01/2016 n. 62 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 28 gen 2016Sentenza del 28/01/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 28 gen 2016Sentenza del 28/01/2016 n. 542 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 28 gen 2016Sentenza del 28/01/2016 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →