Sentenza n. 1443/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 366/2024 e dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 13 gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 366/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata il 28 maggio 2024 anche all’indirizzo PEC dell’URP del Ministero, risultante dai pubblici registri. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 13 gennaio 2025, che aveva dichiarato estinta una procedura esecutiva e liquidato le relative spese, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito. Il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto alla sentenza del TAR. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, sia per la decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 con riferimento alla sentenza del TAR, sia per carenza di legittimazione attiva con riferimento all’ordinanza del giudice ordinario.
La decisione
La domanda di ottemperanza relativa alla sentenza del TAR Calabria n. 366/2024 è stata accolta. Il Collegio ha ritenuto regolarmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata il 28 maggio 2024 presso un indirizzo PEC del Ministero risultante dai pubblici registri. Essendo la sentenza passata in giudicato e non avendo il Ministero provato l’avvenuto pagamento, è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, mediante pagamento delle somme dovute, al netto di eventuali importi già corrisposti, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta un dirigente da individuarsi dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, con termine di 90 giorni dall’istanza della parte ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. La domanda relativa all’ordinanza del Tribunale di Catanzaro è stata invece respinta per difetto di legittimazione attiva, poiché le spese erano state distratte in favore del procuratore costituito. Le spese del giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato quando l’amministrazione non adempie a un obbligo derivante da una decisione giurisdizionale passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora anche per l’inadempimento di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede un termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto decorso a seguito della notificazione della sentenza presso un indirizzo PEC del Ministero risultante dai pubblici registri.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore comporta che la relativa pretesa creditoria spetti al procuratore distrattario, con conseguente difetto di legittimazione attiva dei clienti a chiederne l’ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti in forza della condanna o della legge.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato impone all’amministrazione il pagamento di somme di denaro e l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto integralmente all’obbligo.
- Il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni decorre validamente dalla notificazione della sentenza presso un indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dai pubblici registri.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche per l’inottemperanza a sentenze di condanna pecuniaria; essa può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge agli interessi dovuti sul capitale.
- Quando le spese processuali sono distratte in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la legittimazione a pretenderne il pagamento spetta al difensore distrattario e non alla parte assistita.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, incaricato di dare esecuzione al giudicato.
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