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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-404/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2023. — Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Eoppep) contre Elliniko Dimosio. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon. — Rinvio pregiudiziale – Informazione e consultazione dei lavoratori – Direttiva 2002/14/CE – Ambito di applicazione – Nozione di ‟impresa che esercita un’attività economica” – Persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico – Destituzione di lavoratori nominati a posti dirigenziali – Omessa informazione e consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori. — Causa C-404/22

Giurisprudenza europea62022CJ0404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di "impresa" della direttiva 2002/14: anche un ente pubblico-privato, se opera in parte sul mercato dietro corrispettivo, può ricadere nell'ambito della direttiva. Tuttavia, la tutela informativa e consultativa prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), riguarda l'occupazione in generale e non ogni singola modifica di incarico. Perciò la sostituzione di pochi responsabili ad interim, senza soppressione dei posti né impatto sull'occupazione complessiva, non richiede preventiva consultazione.

Informazione e consultazione dei lavoratori: una persona giuridica di diritto privato del settore pubblico rientra nella nozione di "impresa" se svolge anche attività economiche su mercato; la rimozione di pochi lavoratori da incarichi ad interim non impone consultazione se non incide sull'occupazione generale.

La questione giuridica

1) Se la nozione di "impresa" di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/14 comprenda una persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico che esercita prerogative pubbliche ma offre anche, dietro corrispettivo, servizi in concorrenza con operatori del mercato. 2) Se l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/14 imponga informazione e consultazione dei lavoratori quando vengono rimossi da incarichi di responsabilità ad interim un numero limitato di dipendenti, senza soppressione dei posti e senza incidenza sulla situazione, struttura ed evoluzione probabile dell'occupazione nell'impresa.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 2002/14, una persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico può essere qualificata come "impresa" se, oltre ad attività riconducibili a pubblici poteri, svolge anche attività consistenti nell'offrire servizi su un mercato, dietro corrispettivo e in concorrenza con altri operatori; tale qualificazione non dipende dal fatto che l'ente persegua finalità pubbliche o non lucratives. Inoltre, l'obbligo di informazione e consultazione ex articolo 4, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla mera rimozione di un numero limitato di lavoratori da incarichi di responsabilità ad interim quando la misura non incide sulla situazione, sulla struttura o sull'evoluzione probabile dell'occupazione nell'impresa, né minaccia l'occupazione in generale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/14/CE
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 2002/14/CE
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2002/14/CE

Informazione e consultazione dei lavoratori e nozione di impresa nella direttiva 2002/14/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Athinon nell'ambito di una controversia tra l'Eoppep e lo Stato ellenico relativa a un'ammenda per omessa informazione e consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori prima della rimozione di alcuni dipendenti da incarichi dirigenziali ad interim. La Corte chiarisce sia l'ambito soggettivo della direttiva 2002/14 sia il perimetro materiale dell'obbligo di consultazione ex articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Fatti e procedimento principale

L'Eoppep è una persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico, dotata di autonomia amministrativa e finanziaria, istituita per svolgere compiti di certificazione, orientamento professionale e altre attività connesse. Nel 2018 il suo consiglio di amministrazione ha destituito tre lavoratori da incarichi di responsabilità ad interim, mantenendoli tuttavia nell'organico e nella medesima unità. L'ispettorato del lavoro ha ritenuto violato il decreto presidenziale n. 240/2006, attuativo della direttiva 2002/14, e ha irrogato un'ammenda di EUR 2250 per mancata informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
  • l'articolo 2, lettera a), che definisce le "imprese" come imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica;
  • l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), che riguarda l'informazione e consultazione sulla situazione, struttura ed evoluzione probabile dell'occupazione e sulle misure anticipatrici in caso di minaccia per l'occupazione;
  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: la nozione di impresa

La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza in materia di concorrenza e di direttive del lavoro, per "attività economica" si intende qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. Sono escluse, in linea di principio, le attività riconducibili all'esercizio di pubblici poteri; viceversa, possono essere economiche le attività svolte nell'interesse pubblico e senza scopo di lucro, se esiste un mercato in cui operano soggetti in concorrenza.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che l'Eoppep non svolge solo compiti di certificazione e riconoscimento rientranti nelle prerogative pubbliche, ma anche attività di supporto tecnico, coordinamento, formazione e orientamento professionale che, per loro natura, non sono a priori espressione di pubblici poteri. Inoltre, alcune di tali attività sono retribuite mediante corrispettivi e canoni, e dalle indicazioni del giudice nazionale emerge la possibile presenza di un mercato concorrenziale. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare in concreto tali elementi.

Seconda questione: consultazione in caso di cambio di incarico

Quanto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), la Corte afferma che la disposizione riguarda l'occupazione in generale nell'impresa o nello stabilimento, non i singoli rapporti individuali di lavoro, tanto meno quando non vi sia soppressione di posti. Il considerando 8 conferma che l'obiettivo della direttiva è prevenire o attenuare effetti negativi su occupazione e occupabilità quando l'occupazione sia minacciata.

Nel caso concreto, la rimozione ha riguardato solo tre dipendenti su ottanta, i quali hanno conservato il rapporto di lavoro e l'assegnazione all'unità di appartenenza; non risulta alcun impatto sulla situazione, struttura o evoluzione dell'occupazione nell'ente, né una minaccia generale per l'occupazione. In tale contesto, la direttiva non imponeva informazione e consultazione preventiva.

Decisione

La Corte conclude che:

  • l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/14 può riguardare una persona giuridica di diritto privato che agisce come persona di diritto pubblico ed esercita anche attività economiche in concorrenza con operatori del mercato;
  • l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla rimozione di un numero limitato di lavoratori da incarichi ad interim quando la misura non incide sull'occupazione complessiva dell'impresa né la minaccia in generale.

Come è indicizzato

Materieinformazione e consultazione dei lavoratoridiritto del lavoro dell'unione europeanozione di impresasettore pubblico e attività economicherapporti di lavoro ad interim

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