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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10544/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla rideterminazione del valore di una partecipazione non quotata effettuata nel 2008 ai sensi dell'art. 5 l. n. 448/2001, con versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate, e da una successiva nuova perizia nel 2010, resa possibile da una riapertura dei termini, con determinazione di un valore molto inferiore e pagamento della relativa imposta sostitutiva in unica soluzione. La contribuente, rimasta in possesso della partecipazione, ha chiesto il rimborso delle due rate già versate per la prima rivalutazione; sul silenzio-rifiuto ha proposto ricorso, respinto in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 448/2001 e dell'art. 2 d.l. n. 282/2002, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la possibilità di successive rideterminazioni in diminuzione del valore delle partecipazioni e il conseguente rimborso; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa/apparente/illogica, per non aver spiegato perché la risoluzione dell'Agenzia n. 111/E del 2010, richiamata in tema di terreni, non potesse valere anche per le partecipazioni; 3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa all'applicabilità dell'art. 7, lett. ff), d.l. n. 70/2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tesi della CTR che negava in radice la possibilità di una nuova determinazione del valore della partecipazione in diminuzione e, quindi, di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione. Ha richiamato il principio, già affermato da precedenti di legittimità, secondo cui l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei capital gains è un'imposta volontaria e, quando il contribuente effettua una nuova rivalutazione in base a una disciplina successiva più favorevole e mantiene il bene, può chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza, nel limite massimo dell'importo dovuto sulla nuova rideterminazione, per evitare la doppia imposizione. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 448/2001

    consente la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate ai fini della tassazione delle plusvalenze, mediante perizia giurata e pagamento di imposta sostitutiva; la Corte ne ha valorizzato la natura di facoltà volontaria e la possibilità di nuova rideterminazione in base a discipline sopravvenute più favorevoli.

  • art. 2 d.l. n. 282/2002

    estende la facoltà di rivalutazione alle partecipazioni possedute a una data successiva; la disciplina è letta come parte di un sistema di riaperture dei termini per la rideterminazione del valore.

  • D.L. n. 70/2011, art. 7

    comma 2, lett. ee) e lett. ff)

    prevede, per chi abbia già effettuato una precedente rideterminazione, la detrazione dell'imposta già versata dalla nuova imposta sostitutiva oppure, in alternativa, il rimborso dell'imposta precedente; la Corte lo richiama come conferma di un principio già desumibile anche per il periodo anteriore.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    richiamato come base procedurale per la domanda di rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come vizio di violazione/falsa applicazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per la dedotta nullità della sentenza per vizi motivazionali e omessa pronuncia.

Massime di principio

  • L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni non quotate ha natura volontaria: il contribuente può scegliere di affrancare il maggior valore del bene in vista di una futura cessione, versando l'imposta in funzione di un possibile vantaggio fiscale successivo.
  • Se il bene è ancora in possesso del contribuente e interviene una disciplina successiva più favorevole, è ammissibile una nuova rideterminazione del valore, con diritto a recuperare quanto già versato in occasione della precedente rivalutazione, nei limiti dell'importo dovuto sulla nuova rivalutazione.
  • Il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente pagata, in caso di nuova rivalutazione, opera per evitare la doppia imposizione e non può comunque superare quanto sarebbe dovuto secondo l'ultima rideterminazione effettuata.
  • Non è conforme a diritto una pronuncia che escluda in via assoluta la possibilità di una rivalutazione in diminuzione della partecipazione e, per ciò solo, il rimborso dell'imposta già corrisposta, senza confrontarsi con il sistema normativo sopravvenuto e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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