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Sentenza

Sentenza n. 455/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria; - del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei; - del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria; - del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B.

Giustizia amministrativa202501478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di rettifica, integrazione e immissione in ruolo relativi al concorso per la classe AS2B, già AB24, per l'insegnamento dell'inglese nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al primo posto dell'elenco degli idonei, ha contestato l'attribuzione a taluni candidati di 12,50 punti per il criterio B.4.1 della tabella dei titoli allegata al D.M. n. 205/2023. Secondo il ricorrente, il punteggio spetta soltanto a chi abbia conseguito l'inserimento nella graduatoria di merito o superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo stesso specifico posto, ossia per la classe relativa all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, ex AB24 e oggi AS2B. Sarebbe invece illegittima l'attribuzione del punteggio a candidati che avevano superato un precedente concorso per la diversa classe ex AB25, oggi AM2B, relativa all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. L'amministrazione ha sostenuto che l'accorpamento delle classi di concorso disposto dal D.M. n. 255/2023 imponesse di considerare equivalenti le due classi anche ai fini della valutazione dei titoli, richiamando inoltre la disciplina dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 sul servizio prestato nelle classi accorpate. Le ulteriori censure formulate nella memoria del 23 gennaio 2026 sono state dichiarate inammissibili perché non introdotte mediante motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il criterio B.4.1 del D.M. n. 205/2023, attribuendo 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso relativo allo “specifico posto”, debba essere riferito alla medesima classe e al medesimo ruolo scolastico oggetto della procedura. Il D.M. n. 255/2023, pur avendo accorpato le classi ex A-24 e A-25 nella classe A-22, ha mantenuto distinta la posizione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e ha previsto graduatorie concorsuali separate. L'accorpamento, quindi, non consente di equiparare i precedenti concorsi ai fini del criterio B.4.1. La diversità dei programmi e delle materie d'esame, nonché il significato letterale dell'aggettivo “specifico”, confermano che il punteggio poteva essere riconosciuto soltanto ai candidati provenienti da una precedente selezione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Sono stati annullati, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, la graduatoria e gli atti successivi nella parte in cui attribuivano il punteggio anche ai candidati provenienti dalla classe ex AB25, ora AM2B. Le ulteriori censure contenute nella memoria sono rimaste inammissibili. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 11, d.l. 73/2021

    Costituisce il fondamento normativo della disciplina ministeriale della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente.

  • D.M. n. 205/2023, allegato B, criterio B.4.1

    inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto

    Il punteggio di 12,50 punti spetta soltanto per un precedente concorso riferito allo stesso specifico posto e, quindi, alla medesima classe e al medesimo ruolo oggetto della procedura.

  • D.M. n. 255/2023, art. 2

    resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado

    L'accorpamento delle classi di concorso non elimina la distinzione dei ruoli scolastici né consente di unificare le graduatorie concorsuali dei due gradi di istruzione.

  • O.M. n. 88/2024

    a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata

    La regola espressamente prevista per la valutazione del servizio non è stata ritenuta estensibile, in assenza di una previsione analoga, alla valutazione dei titoli concorsuali di cui al criterio B.4.1.

Massime di principio

  • Quando una tabella di valutazione dei titoli attribuisce un punteggio per il superamento di un precedente concorso relativo allo “specifico posto”, il requisito deve essere riferito alla medesima classe di concorso e al medesimo ruolo scolastico oggetto della nuova procedura, non a una classe diversa relativa a un altro grado di istruzione.
  • L'accorpamento amministrativo di classi di concorso non determina, ai fini delle procedure concorsuali, l'equiparazione dei precedenti titoli riferiti a ruoli diversi quando la disciplina di accorpamento mantiene distinti i ruoli e prevede graduatorie separate.
  • Una disciplina che riconosce come specifico il servizio prestato in una classe di concorso accorpata non può essere automaticamente estesa alla valutazione di titoli concorsuali diversi, se tale estensione non è espressamente prevista dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuola
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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