Cassazione Penale, Sentenza n. 23801/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere contestando: 1) la mancanza di autonoma motivazione del provvedimento, che ripercorrerebbe quella del GIP e tratterebbe la posizione del ricorrente unitamente ad altri coindagati; 2) l'inutilizzabilità delle intercettazioni via captatore informatico per carenza del decreto autorizzativo (art. 267 c.p.p.) e per assenza di connessione tra procedimenti (art. 12 c.p.p.); 3) l'insufficienza della gravità indiziaria rispetto ai singoli capi (in particolare per l'associazione mafiosa e per le condotte estorsive/violente contestate); 4) la mancata motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 5) l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, anche alla luce del decorso del tempo e della natura generica delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto i motivi proposti in gran parte 'generici' o manifestamente infondati: ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale circa l'autonoma valutazione degli elementi di prova, l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto del 2021 (appartenente a procedimento iscritto nel 2018, quindi non soggetto al divieto invocato dal ricorrente), e la sussistenza di gravità indiziaria in relazione ai reati contestati, ricavabile dalle risultanze intercettive e comportamentali (anche in conformità all'orientamento di Sez. U citato). Conseguentemente il provvedimento cautelare rimane efficace; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dispo. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte dà per corretta la ricostruzione che desume la partecipazione associativa mafiosa dalla stabile e autorevole presenza del ricorrente in vicende riconducibili al sodalizio; ricorre l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la condotta di partecipazione caratterizzata dall'inserimento stabile nella struttura del gruppo (cita Sez. U., Modaffari).
art. 267, primo comma, terzo periodo, cod. proc. pen.
La Corte rileva che la norma invocata dalla difesa (limitazione sull'uso di captatore informatico per procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020) non si applica alle intercettazioni collegate al procedimento n. 4589/2018, iscritto anteriormente; quindi le captazioni autorizzate con decreto 1283/2021 sono utilizzabili nel procedimento attuale.
art. 12 cod. proc. pen.
La doglianza sulla mancata connessione tra il procedimento originario e quello attuale è ritenuta generica e non adeguatamente motivata; la Corte accetta la valutazione del Tribunale sulla utilizzabilità delle risultanze intercettive.
artt. 81, 110, 353, 56, 629 cod. pen. e I. n. 895/67 (artt. 4 e 7)
Tali norme vengono richiamate in relazione ai singoli capi di imputazione (es. violenze, estorsione, tentativo di condizionamento d'asta, porto o uso d'arma). La Corte ritiene che le risultanze documentate e le captazioni costituiscano indizi idonei a sostenere la gravità indiziaria per i reati contestati.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone gli adempimenti previsti dalla norma in relazione alle comunicazioni o altri obblighi connessi alla decisione di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito)
La Corte si è richiamata a precedenti che definiscono i criteri per valutare la partecipazione all'associazione mafiosa (stabile inserimento e ruolo autorevole) e che danno rilievo alla rilevanza del profilo mafioso rispetto alla misura cautelare; tali orientamenti sono usati per confermare la sufficienza degli indizi e l'insussistenza delle censure proposte.
Massime di principio
- Le censure generiche o non specificamente circostanziate (es. affermazioni che 'manca autonoma motivazione' senza indicare punti precisi) sono spesso dichiarate inammissibili: in cassazione è necessario contestare in modo preciso e motivato gli errori di diritto o i passaggi logico-giuridici del provvedimento impugnato.
- Le intercettazioni effettuate con captatore informatico possono essere utilizzate se il decreto autorizzativo è valido e se ricorre la disciplina temporale/anteriore competenza del procedimento; le eccezioni sulla connessione fra procedimenti devono essere fondate su elementi concreti e non su mere affermazioni generiche.
- Per la sussistenza della gravità indiziaria in reati associativi di tipo mafioso, la giurisprudenza ammette inferenze dalla partecipazione stabile e dall'autorevolezza nelle vicende del gruppo: comportamenti che dimostrano inserimento organizzativo e utilizzo della forza intimidatoria possono configurare indizi sufficienti.
- La motivazione del giudice deve indicare quali siano gli elementi probatori valutati; tuttavia la mera ripresa di parti della motivazione del GIP non è automaticamente vizio se il giudice di merito dimostra di aver esaminato autonomamente il materiale probatorio e indica i punti decisivi.
- Per ottenere la revoca o la mancata applicazione di misure cautelari il difensore deve fornire argomentazioni specifiche sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), tenendo conto che il tempo trascorso non elimina automaticamente la fondatezza delle esigenze se permangono indici di pericolosità.
- Chi impugna rischia l'addebito delle spese e sanzioni se il ricorso è dichiarato inammissibile: occorre valutare con attenzione la non manifesta infondatezza prima di proporre ricorsi in cassazione.
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