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Direttiva 2010/45

Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

Normativa europea32010L0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/45/UE modifica in modo ampio la direttiva IVA 2006/112/CE per semplificare e modernizzare le regole sulla fatturazione, soprattutto per favorire la fatturazione elettronica e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Introduce inoltre un regime opzionale di contabilità di cassa per le PMI, chiarisce il momento di esigibilità dell’IVA in varie ipotesi e armonizza termini, contenuto e modalità di emissione delle fatture. Gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità su alcuni profili, ma devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2012 e applicarle dal 1° gennaio 2013.

Modifica della direttiva IVA 2006/112/CE per armonizzare e semplificare le norme sulla fatturazione, con particolare attenzione alla fatturazione elettronica, alla contabilità di cassa e alle regole di esigibilità dell’IVA.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale, e incide sui soggetti passivi IVA in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia interne sia transfrontaliere, nonché su acquisti intracomunitari, autofatturazione, archiviazione e controlli documentali. Rileva in particolare per le operazioni soggette agli articoli modificati della direttiva 2006/112/CE, con specifiche regole per operazioni nel territorio dello Stato membro, verso altri Stati membri e, in alcuni casi, verso paesi terzi. Sono previste esclusioni e deroghe puntuali, ad esempio per talune prestazioni esenti, per determinate cessioni intracomunitarie e per operazioni in cui il debitore d’imposta è il destinatario.

Direttiva 2010/45/UE relativa alle norme in materia di fatturazione IVA

La direttiva interviene sulla direttiva 2006/112/CE per semplificare, modernizzare e armonizzare le regole di fatturazione nell’ambito dell’IVA. Il legislatore unionale muove dalla constatazione che gli sviluppi tecnologici e la diffusione della fatturazione elettronica richiedono un adattamento del quadro normativo, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare il funzionamento del mercato interno.

Obiettivi e finalità

La direttiva persegue tre obiettivi principali: semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione IVA. I considerando evidenziano anche l’intento di favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la parità di trattamento tra fattura cartacea ed elettronica, e di rendere più chiaro e uniforme il momento in cui l’IVA diventa esigibile in diverse fattispecie.

Ambito di applicazione e logica di intervento

L’intervento riguarda la disciplina IVA in materia di fatturazione, contabilizzazione, esigibilità dell’imposta, diritto a detrazione, archiviazione e controlli. Le nuove regole incidono su cessioni di beni e prestazioni di servizi, incluse quelle transfrontaliere, sugli acquisti intracomunitari, sulle operazioni in reverse charge e su alcuni regimi speciali. La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta su diversi profili applicativi, ma impone standard minimi e scadenze armonizzate in punti chiave.

Esigibilità dell’IVA e operazioni continuative

La modifica dell’articolo 64 introduce una disciplina più precisa per le operazioni continuative. Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore a un mese di calendario si considerano effettuate alla fine di ogni mese, finché non cessa la cessione. Le prestazioni di servizi continuative per oltre un anno, senza acconti o pagamenti nel periodo, si considerano effettuate alla fine di ogni anno civile. Gli Stati membri possono prevedere regole analoghe per altri casi di operazioni continuative, purché il momento di effettuazione cada almeno annualmente.

Decorrenza dell’imposta in caso di fattura e operazioni intracomunitarie

Il nuovo articolo 67 disciplina le cessioni intracomunitarie esenti e i trasferimenti esenti in un altro Stato membro: l’imposta diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura, oppure alla scadenza del termine di cui all’articolo 222, primo comma, se la fattura non è emessa in tempo. L’articolo 69 adotta una soluzione sostanzialmente analoga per gli acquisti intracomunitari di beni. La direttiva mira così a coordinare fatturazione ed esigibilità, anche in funzione della corretta compilazione degli elenchi riepilogativi e dello scambio di informazioni tra Stati membri.

Regime opzionale di contabilità di cassa

Con il nuovo articolo 167 bis, gli Stati membri possono introdurre un regime opzionale di contabilità di cassa per consentire al soggetto passivo di differire il diritto a detrazione fino al pagamento dell’IVA al fornitore o prestatore, ma solo per i soggetti passivi per i quali l’IVA diventa esigibile ai sensi dell’articolo 66, lettera b). Il regime è pensato soprattutto per agevolare le piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di liquidità. Gli Stati membri devono fissare una soglia di fatturato annuo non superiore a 500.000 EUR; previa consultazione del comitato IVA, possono portarla fino a 2.000.000 EUR. Non è necessaria la consultazione per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 applicavano già una soglia superiore a 500.000 EUR.

Diritto a detrazione e documentazione richiesta

Gli articoli 178 e 181 vengono adeguati per coordinare il diritto a detrazione con le nuove regole documentali. Per la detrazione relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi è necessaria una fattura conforme alle sezioni pertinenti del titolo XI; per gli acquisti intracomunitari di beni occorre inoltre aver indicato nella dichiarazione IVA tutti i dati necessari a determinare l’imposta dovuta. Gli Stati membri possono autorizzare la detrazione anche se il soggetto passivo non è ancora in possesso di una fattura formalmente conforme per gli acquisti intracomunitari.

Fatturazione: legge applicabile, obbligo di fattura e termini

Il nuovo articolo 219 bis stabilisce quale normativa sulla fatturazione si applica. In linea generale, valgono le regole dello Stato membro in cui l’operazione si considera effettuata; tuttavia, se il fornitore/prestatore non è stabilito in tale Stato e l’IVA è dovuta dall’acquirente o destinatario, si applicano le regole dello Stato in cui il fornitore/prestatore ha la sede o la stabile organizzazione, oppure del suo domicilio/residenza abituale se manca tale sede. Ulteriore deroga riguarda le operazioni non considerate effettuate nella Comunità.

L’articolo 220 conferma l’obbligo di emissione della fattura in una serie di ipotesi, tra cui:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi verso altri soggetti passivi o enti non soggetti passivi;
  • cessioni di cui all’articolo 33;
  • cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 138;
  • acconti ricevuti prima dell’esecuzione delle cessioni o del completamento delle prestazioni.

Per alcune prestazioni esenti ex articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), è prevista una deroga all’obbligo di fattura.

L’articolo 222 introduce un termine armonizzato: per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 138 e per le prestazioni in reverse charge ex articolo 196, la fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta. Per le altre operazioni, gli Stati membri possono fissare termini nazionali.

Fatture semplificate, fatture periodiche e autofatturazione

La direttiva introduce un regime più flessibile per le fatture semplificate. L’articolo 220 bis impone agli Stati membri di consentirle quando l’importo non supera 100 EUR o quando il documento è già considerato fattura ai sensi dell’articolo 219. Gli Stati membri non possono però consentirle in talune operazioni particolarmente sensibili, come le cessioni di cui agli articoli 138 e 33 o le operazioni imponibili effettuate da un soggetto non stabilito nello Stato di imposizione con reverse charge in capo al destinatario.

L’articolo 238 consente, previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni stabilite dagli Stati membri, un’ulteriore semplificazione per importi tra 100 e 400 EUR o in settori nei quali l’adempimento completo risulti particolarmente difficile per ragioni tecniche o commerciali, con esclusione delle medesime fattispecie sensibili.

L’articolo 223 autorizza le fatture periodiche, purché l’IVA relativa alle operazioni in esse incluse diventi esigibile nello stesso mese di calendario; gli Stati membri possono estendere questa facoltà anche a operazioni con esigibilità in un periodo superiore a un mese.

L’articolo 224 consente che le fatture siano compilate dal destinatario dei beni o servizi, previo consenso delle parti e accettazione di ciascuna fattura da parte del fornitore/prestatore; gli Stati membri possono imporre che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo. L’articolo 225 autorizza condizioni specifiche quando il terzo o il destinatario che emette la fattura è stabilito in un paese privo di strumenti di assistenza reciproca analoghi a quelli richiamati dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

Contenuto minimo della fattura e indicazioni obbligatorie

L’articolo 226 aggiorna le indicazioni obbligatorie sulla fattura, introducendo anche diciture standardizzate. In particolare, devono comparire, tra le altre, le indicazioni relative a:

  • contabilità di cassa, quando l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso;
  • autofatturazione, quando la fattura è emessa dall’acquirente/destinatario;
  • inversione contabile, quando il debitore d’imposta è il destinatario;
  • esenzione, con riferimento alla disposizione applicabile;
  • regimi del margine per agenzie di viaggio, beni di occasione, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

L’articolo 226 bis consente, in caso di fattura emessa da soggetto non stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta e in presenza di reverse charge, di omettere talune indicazioni numeriche o descrittive e di sostituirle con l’indicazione della base imponibile riferita a quantità, entità e natura dei beni o servizi.

L’articolo 226 ter stabilisce il contenuto minimo delle fatture semplificate: data di emissione, identificazione del soggetto passivo, identificazione del tipo di beni o servizi, importo dell’IVA o dati per calcolarlo e, in caso di fattura rettificativa elettronica, riferimento specifico alla fattura iniziale e alle indicazioni modificate. Gli Stati membri non possono imporre ulteriori indicazioni oltre a quelle previste dagli articoli 226, 227 e 230.

Fattura cartacea ed elettronica: parità di trattamento e autenticità

La sezione dedicata alla fattura cartacea e elettronica viene riscritta per affermare la piena parità di trattamento. L’articolo 232 subordina il ricorso alla fattura elettronica all’accordo del destinatario, mentre l’articolo 233 stabilisce che autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità devono essere garantite dalla data di emissione fino al termine di archiviazione.

La direttiva non impone una tecnologia specifica: il soggetto passivo può usare controlli di gestione idonei a creare una pista di controllo affidabile tra fattura e operazione. Tra gli esempi di tecnologie idonee vengono richiamati:

  • la firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato e dispositivo sicuro;
  • l’EDI, purché l’accordo preveda procedure che assicurino autenticità e integrità.

Archiviazione, controlli e accesso delle autorità fiscali

Gli articoli 247, 248 bis e 249 rafforzano il quadro dei controlli. Lo Stato membro può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, e, se archiviate elettronicamente, può richiedere anche la conservazione dei dati che garantiscono autenticità e integrità. Può inoltre imporre limiti o condizioni specifiche all’archiviazione in paesi privi di strumenti di assistenza reciproca analoghi a quelli richiamati dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

A fini di controllo, gli Stati membri possono richiedere, per alcuni soggetti o casi, la traduzione delle fatture nelle lingue ufficiali nazionali, ma non possono imporre un obbligo generale di traduzione. Inoltre, quando il soggetto passivo archivia elettronicamente le fatture con accesso in linea ai dati, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, se l’IVA è dovuta in un altro Stato membro, anche le autorità di quest’ultimo hanno diritto di accesso, scarico e utilizzo dei documenti.

Regole speciali, coordinamento con altri atti e valutazione futura

L’articolo 235 consente agli Stati membri di introdurre condizioni specifiche per la fatturazione elettronica quando l’operazione proviene da un paese con il quale non esistono strumenti di assistenza reciproca analoghi a quelli previsti dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003. L’articolo 236 consente, in caso di lotti con più fatture elettroniche allo stesso destinatario, di riportare una sola volta le informazioni comuni, purché ogni fattura resti integralmente accessibile.

L’articolo 237 impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2016, sulla base di uno studio economico indipendente, una relazione di valutazione generale sull’impatto delle norme di fatturazione applicabili dal 1° gennaio 2013, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri amministrativi, e, se del caso, una proposta di modifica.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° gennaio 2013. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nella materia disciplinata.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regime di trasferimenti e perizie su beni

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), viene sostituito per escludere dal trattamento come cessione di beni la prestazione di servizi relativa a perizia o lavori su beni temporaneamente trasportati in un altro Stato membro, a condizione che il bene sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro di origine.

Esigibilità dell’IVA per operazioni continuative

L’articolo 64, paragrafo 2, è riscritto: le cessioni continuative di beni su un periodo superiore a un mese si considerano effettuate alla fine di ogni mese di calendario; le prestazioni di servizi continuative per oltre un anno, senza acconti o pagamenti nel periodo, si considerano effettuate alla fine di ogni anno civile. Gli Stati membri possono estendere la regola a casi ulteriori, imponendo comunque una scadenza almeno annuale.

Decorrenza dell’IVA in caso di ritardo nella fattura

L’articolo 66, lettera c), consente agli Stati membri di differire l’esigibilità dell’IVA in caso di mancata o tardiva emissione della fattura fino a una data non oltre il termine di emissione fissato ai sensi dell’articolo 222, o, se tale termine non è stato fissato, fino a un periodo determinato dalla data del fatto generatore. La deroga non si applica ai servizi con reverse charge ex articolo 196 né alle cessioni/trasferimenti di cui all’articolo 67.

Esigibilità per cessioni intracomunitarie e acquisti intracomunitari

Il nuovo articolo 67 stabilisce che, per cessioni esenti ai sensi dell’articolo 138 e trasferimenti esenti in un altro Stato membro, l’IVA diventa esigibile all’emissione della fattura o, in mancanza, alla scadenza del termine di cui all’articolo 222, primo comma. Il nuovo articolo 69 prevede regola analoga per gli acquisti intracomunitari di beni.

Regime opzionale di contabilità di cassa

Con il nuovo articolo 167 bis, gli Stati membri possono prevedere un regime opzionale che posticipa il diritto a detrazione, per i soggetti passivi cui l’IVA diventa esigibile solo ai sensi dell’articolo 66, lettera b), fino al pagamento dell’IVA al fornitore/prestatore. È previsto un limite di fatturato annuo: massimo 500.000 EUR, elevabile fino a 2.000.000 EUR previa consultazione del comitato IVA; chi al 31 dicembre 2012 applicava già una soglia superiore a 500.000 EUR è esentato dalla consultazione. Gli Stati membri devono informare il comitato IVA.

Regole sul diritto a detrazione e documentazione

Gli articoli 178 e 181 sono modificati: per la detrazione su cessioni/prestazioni occorre una fattura conforme alle nuove sezioni del titolo XI; per gli acquisti intracomunitari occorre anche avere indicato i dati necessari nella dichiarazione IVA. Gli Stati membri possono autorizzare la detrazione anche in assenza della fattura conforme per gli acquisti intracomunitari.

Definizione, luogo delle regole di fatturazione e contenuto minimo

L’articolo 217 definisce la fattura elettronica come fattura contenente le informazioni richieste e emessa/ricevuta in formato elettronico. Il nuovo articolo 219 bis individua, in linea generale, la legge applicabile alla fatturazione nello Stato membro in cui si considera effettuata l’operazione, con deroghe per fornitore non stabilito nello Stato di tassazione e per operazioni fuori UE. Gli articoli 220, 221, 220 bis e 238 disciplinano obbligo di fattura, fattura semplificata e facoltà/limiti di semplificazione; l’articolo 222 impone un termine armonizzato di emissione per cessioni intracomunitarie e reverse charge, fissato al quindicesimo giorno del mese successivo al fatto generatore.

Fatture semplificate, periodiche e autofatturazione

Gli Stati membri devono consentire fatture semplificate per importi non superiori a 100 EUR o per documenti già considerati fattura; possono estendere la semplificazione, previa consultazione del comitato IVA, a fatture tra 100 e 400 EUR o in casi di particolare difficoltà tecnica o settoriale. Sono previste regole su fatture periodiche, compilazione da parte del destinatario con consenso delle parti e condizioni specifiche per soggetti stabiliti in paesi senza strumenti di assistenza reciproca. L’articolo 226 introduce diciture obbligatorie come ‘contabilità di cassa’, ‘autofatturazione’ e ‘inversione contabile’.

Fatturazione elettronica, autenticità e archiviazione

La direttiva pone fattura cartacea ed elettronica sullo stesso piano. L’articolo 232 subordina l’uso della fattura elettronica all’accordo del destinatario. L’articolo 233 richiede autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità per tutto il periodo di archiviazione, ammettendo controlli di gestione e tecnologie come firma elettronica avanzata ed EDI, senza imporre una tecnologia specifica. Gli articoli 247, 248 bis e 249 disciplinano archiviazione, traduzione a fini di controllo e accesso elettronico da parte delle autorità fiscali, anche dello Stato membro in cui l’IVA è dovuta.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2012 e applicarle dal 1° gennaio 2013. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali.

Come è indicizzato

Materieivafatturazione elettronicaimposte indirettecooperazione amministrativacontabilità

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