Sentenza n. 1523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della consegna di un giorno e contro il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un ispettore della Guardia di Finanza aveva impugnato la sanzione disciplinare della consegna di un giorno, irrogata per avere espletato con negligenza e superficialità una delega di indagini conferita dall’autorità giudiziaria, mediante subdelega non autorizzata e ulteriori modalità ritenute non conformi al contenuto dell’incarico. La condotta si collocava nella medesima vicenda per la quale l’interessato era stato sottoposto a procedimento penale per rivelazione di segreti d’ufficio ex art. 326 c.p., conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste. In appello sono stati dedotti: violazione dell’art. 653 c.p.p. e del principio di non contraddizione, sostenendo che l’assoluzione penale precludesse la sanzione disciplinare; violazione delle circolari e guide operative in materia disciplinare, dell’art. 3 l. 241/1990 e divieto di integrazione postuma della motivazione, per l’introduzione nel provvedimento gerarchico di ulteriori profili di condotta; travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che il giudicato penale avesse escluso qualsiasi negligenza; violazione degli artt. 713, comma 2, 716, comma 3, lett. a), e 717 d.P.R. 90/2010, per genericità e insufficienza della contestazione; manifesta irragionevolezza, sproporzionalità e ingiustizia manifesta della sanzione, nonché violazione del principio di gradualità previsto dagli artt. 1355 e 1361 d.lgs. 66/2010, per mancata considerazione della carriera irreprensibile, delle valutazioni eccellenti, dell’assenza di precedenti disciplinari, del grado e dell’età.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai primi tre motivi, ha chiarito che l’art. 653, comma 1, c.p.p. impedisce una diversa valutazione disciplinare soltanto quando il giudicato penale abbia accertato l’insussistenza del medesimo fatto storico o la sua non commissione da parte dell’imputato, con un effettivo accertamento motivazionale riferito alla condotta contestata. Nel caso concreto, l’assoluzione penale aveva escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rivelazione di segreti d’ufficio, in particolare il dolo o la colpa riferiti all’evento divulgativo, ma non aveva escluso la materialità della subdelega non autorizzata né la negligenza professionale nell’esecuzione dell’incarico. Il giudice penale aveva anzi ravvisato un errore e una possibile leggerezza nella condotta, ritenendoli però non sufficienti a integrare il reato contestato. L’amministrazione poteva quindi autonomamente valutare la stessa condotta sotto il diverso profilo della violazione dei doveri di servizio e disciplinari. Il quarto motivo è stato respinto perché gli artt. 713, comma 2, 716, comma 3, lett. a), e 717 d.P.R. 90/2010 risultavano pertinenti: la condotta poteva ledere il prestigio dell’istituzione, denotava uno svolgimento irrazionale e superficiale del compito e scarso senso di responsabilità. Il quinto motivo è stato respinto perché la valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità, non ravvisati nel caso concreto. La sanzione è stata ritenuta coerente con la lesione del prestigio dell’amministrazione militare e della segretezza dell’indagine penale. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 653, comma 1, c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso
Il vincolo opera solo quando il giudicato penale abbia accertato, anche nella motivazione, l’insussistenza del medesimo fatto storico o la sua non commissione da parte dell’imputato; non impedisce l’autonoma valutazione disciplinare di profili della condotta non coperti dall’accertamento penale.
art. 530, comma 1, c.p.p.
perché il fatto non sussiste
La formula assolutoria non è sufficiente, da sola, a determinare la preclusione disciplinare: occorre verificare l’effettivo contenuto dell’accertamento penale e la sua estensione rispetto alla condotta disciplinarmente contestata.
art. 326 c.p.
La sentenza penale riguardava il reato di rivelazione di segreti d’ufficio; l’assoluzione ha escluso la prova degli elementi costitutivi del reato, senza negare la possibile negligenza nell’esecuzione della delega.
artt. 713, comma 2, 716, comma 3, lett. a), e 717 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono state ritenute pertinenti alla contestazione disciplinare relativa alla lesione del prestigio dell’istituzione, allo svolgimento irrazionale e superficiale del compito e allo scarso senso di responsabilità.
artt. 1355 e 1361 d.lgs. 66/2010
Sono state invocate dall’appellante in relazione alla gradualità e proporzionalità della sanzione; il Collegio ha ritenuto non manifestamente irragionevole né sproporzionata la sanzione applicata.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione e di integrazione postuma è stata respinta, essendo stata ritenuta sufficiente e coerente la motivazione degli atti disciplinari e del provvedimento gerarchico.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per ritenere esaminate tutte le questioni rilevanti.
Massime di principio
- L’effetto vincolante del giudicato penale assolutorio nel procedimento disciplinare, previsto dall’art. 653 c.p.p., non deriva automaticamente dalla formula assolutoria utilizzata nel dispositivo, ma richiede che la motivazione della sentenza penale contenga un effettivo accertamento dell’insussistenza del medesimo fatto storico contestato in sede disciplinare o della sua non commissione da parte dell’imputato.
- Quando il giudicato penale esclude soltanto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, senza negare la materialità della condotta o profili di negligenza estranei alla fattispecie penale, l’amministrazione può valutare autonomamente tali profili ai fini della responsabilità disciplinare.
- La medesima condotta può essere penalmente irrilevante e, al contempo, disciplinarmente illecita, poiché il giudizio penale e quello disciplinare operano su piani autonomi e perseguono finalità diverse; il giudicato penale non si estende ai profili della condotta estranei all’accertamento degli elementi costitutivi del reato.
- La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e la scelta della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità rispetto agli elementi istruttori.
- Il giudice amministrativo può ritenere sufficiente la motivazione disciplinare quando essa individui la condotta negligente, la colleghi puntualmente ai doveri di servizio violati e consenta di comprendere le ragioni della sanzione, anche mediante gli approfondimenti contenuti nella decisione sul ricorso gerarchico, purché non siano introdotti fatti estranei alla contestazione originaria.
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