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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4601/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di correzione di errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: dedotto un errore nel calcolo dei termini di prescrizione per i reati contestati ai capi a) e b) (commessi il 16/08/2013). Il ricorrente sostiene che la Corte di Cassazione non avrebbe considerato correttamente le sospensioni del termine (in particolare solo il periodo Covid) e che, tenuto conto di tali sospensioni, la prescrizione sarebbe già maturata. Si assumeva altresì che l'accoglimento parziale dei motivi relativi ai capi c) e d) avrebbe comunque instaurato il rapporto processuale necessario a far decorrere la prescrizione anche per i capi a) e b).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ritiene che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia riservato a veri errori percettivi che avrebbero condotto a decisioni diverse, e non ricorre il caso. La Corte aveva già dichiarato l'inammissibilità di alcuni motivi e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità dell'impugnazione per alcuni reati non vale a instaurare un valido rapporto processuale per i reati i cui motivi sono inammissibili; quindi non può essere rilevata la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Inoltre la recidiva specifica è stata correttamente ritenuta, elevando il termine base di prescrizione a 9 anni e, per effetto di atti interruttivi e delle regole sull'aumento, portando il termine massimo complessivo a 13 anni e 6 mesi: termine che non risultava decorso alla pronuncia e non risulta decorso tuttora. Condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è applicabile solo per errori percettivi o di fatto nella lettura degli atti di causa che abbiano inciso sulla formazione della decisione; non copre questioni di diritto o valutazioni logiche della motivazione già espressa

  • art. 157 cod. pen.

    La recidiva specifica (circostanza ad effetto speciale) incide sul calcolo del termine-base della prescrizione aumentando la durata: nel caso in esame il termine base è stato elevato a 9 anni

  • art. 161 cod. pen.

    La ricorrenza di più atti interruttivi comporta l'aumento del termine prescrizionale complessivo; applicato per portare il termine massimo a 13 anni e 6 mesi

  • art. 99 comma 2 n.1 cod. pen.

    Norma sulla recidiva che giustifica l'aumento del termine prescrizionale per recidiva reiterata e specifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sanzioni processuali in caso di declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

  • Legge n. 646/1982, artt. 30 e 31

    Delitti richiamati per il calcolo del massimale edittale utile a determinare il termine-base di prescrizione

  • D.Lgs. n.159/2011 artt. 76 e 80 (trasfusi nella L. n.161/2017)

    Norme sostanziali richiamate nell'imputazione che contribuiscono alla determinazione del quadro sanzionatorio e del tempo prescrizionale

  • Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 (giurisprudenza CEDU citata: Zolotoukhine c. Russia)

    La Corte evidenzia che la tutela CEDU sul ne bis in idem non impedisce l'applicazione delle regole sulla prescrizione e sulle conseguenze della recidiva in tema di calcolo dei termini

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. serve a correggere veri errori percettivi nella motivazione; non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di fatto già compiute e argomentate in motivazione.
  • Se in una sentenza cumulativa alcuni motivi di impugnazione sono dichiarati inammissibili, l'ammissibilità di altri motivi non produce automaticamente il rapporto processuale necessario per far decorrere la prescrizione anche rispetto ai capi per i quali l'impugnazione è inammissibile (giurisprudenza Sez. Unite).
  • La recidiva specifica/reiterata può aumentare significativamente il termine di prescrizione (art. 157 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi multipli, il termine complessivo può essere ulteriormente aumentato ai sensi dell'art. 161 c.p.; nel calcolo della prescrizione occorre considerare correttamente questi aumenti prima di concludere per l'estinzione per prescrizione.
  • Le sospensioni eccezionali (es. misure Covid) rilevano nel computo della prescrizione ma possono risultare insufficienti a far maturare la prescrizione se, per effetto di recidiva e atti interruttivi, il termine risultante è molto più ampio.
  • Per far valere la prescrizione in sede di legittimità è necessario che le questioni che la riguardano siano state proposte in modo ammissibile; altrimenti il giudice di legittimità non può 'rilevare d'ufficio' la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello quando il ricorso è inammissibile su quel profilo.
  • Tentare di correggere tramite art. 625-bis un computo prescrizionale impugnato e motivato come inammissibile comporta il rischio di condanna alle spese e a contributi alla Cassa delle ammende se emerge colpa nella formulazione dei motivi.

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