Cassazione Penale, Sentenza n. 31166/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/11/2023 che aveva: 1) convertito la pena detentiva di 9 mesi e 10 giorni in una pena pecuniaria sostitutiva di euro 2.800,00; 2) revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Zakry con sentenza del GIP di Ravenna del 7/6/2013. Il ricorso deduce violazione degli artt. 168 cod. pen. e 56-quater e 57 della L. 689/1981 e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale. Ha motivato che l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. dispone la revoca di diritto della sospensione solo quando per un nuovo reato venga inflitta una pena "detentiva"; nel caso di specie la condanna contestata ha comportato esclusivamente l'applicazione di una pena pecuniaria (seppur sostitutiva), che per l'art. 57 della L. 689/1981 deve considerarsi sempre e comunque pena pecuniaria e non può quindi dare luogo alla revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva"
La norma richiede una nuova condanna con pena detentiva perché scatti la revoca automatica della sospensione condizionale; una pena pecuniaria, anche se sostitutiva, non basta
art. 56-quater L. 689/1981
Richiamata nel ricorso ma non determinante nella motivazione centrale della sentenza; nessuna interpretazione specifica rilevabile dal testo sensibilmente diversa da quella normativa generale
art. 57 L. 689/1981
per ogni effetto giuridico la pena pecuniaria si considera sempre come tale, "anche se sostitutiva della pena detentiva"
La norma stabilisce che la pena pecuniaria mantiene la sua natura, anche quando sostituisce una pena detentiva; pertanto la conversione in pena pecuniaria non può essere utilizzata come titolo per la revoca della sospensione condizionale
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale (art.168 cod. pen.) opera solo se la nuova condanna prevede effettivamente una pena detentiva; una pena pecuniaria, anche se sostitutiva della detentiva, non è sufficiente.
- Ai fini dell'applicazione di conseguenze accessorie o revocatorie legate alla recidiva o alla sospensione condizionale, occorre guardare alla natura effettiva della pena inflitta (detentiva vs pecuniaria) e non alla pena originaria eventualmente sostituita.
- Se un provvedimento esecutivo revoca la sospensione condizionale basandosi su una condanna che ha comportato solo pena pecuniaria, tale parte del provvedimento è annullabile in cassazione.
- In casi analoghi è utile dedurre in ricorso la normativa di riferimento (art.57 L.689/1981) e la giurisprudenza consolidata che considera la pena pecuniaria "sempre come tale", anche quando sostitutiva, per impedire effetti revocatori automatizzati.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può restare valida autonomamente, ma non produce automaticamente gli effetti che la legge attribuisce alle pene detentive (es. revoca della sospensione condizionale).
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