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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29082/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la fornitura di divise militari al Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Dopo la revoca del collaudo positivo, l'amministrazione comunicava la risoluzione unilaterale del contratto per presunta frode, contestando che le lavorazioni fossero state eseguite da imprese cinesi in violazione delle pattuizioni contrattuali e del divieto di subappalto; conseguentemente incamerava le cauzioni e tratteneva la parte di fornitura già consegnata senza pagarla. La società fornitrice agiva per far accertare l'illegittimità della risoluzione, la illegittimità dell'incameramento delle cauzioni e il mancato pagamento delle divise consegnate. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello confermava. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il CTU non avesse valutato tutta la documentazione sulla filiera produttiva e che i giudici di merito non avessero motivato l'adesione alla consulenza; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva ritenuto generico il secondo motivo di appello relativo al pagamento delle divise e alla rideterminazione della cauzione; 3) ancora violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte ritenuto generico l'appello dalla pagina 17 in poi, e, incidenter, per omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto né le critiche svolte al CTU né i passaggi rilevanti della consulenza, con conseguente difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c.; inoltre la Corte d'appello aveva deciso in continuità con il primo grado, senza che il ricorso indicasse le diverse ragioni di fatto richieste dall'art. 348-ter c.p.c. per superare la cd. doppia conforme. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dei motivi di appello e non aveva consentito il controllo sulla pretesa genericità rilevata dalla Corte territoriale. Inammissibile anche il profilo sull'ingiustificato arricchimento, perché non risultava allegato né dimostrato che la domanda fosse stata riproposta in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in modo generico; occorre indicare specificamente il fatto storico trascurato e il suo carattere decisivo.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, nonché i passaggi della consulenza tecnica e delle critiche mosse nei gradi di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso è inammissibile se non indica e non confronta le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la genericità del motivo comporta l'inammissibilità del gravame.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi censura la valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio deve riportare in modo puntuale le critiche già formulate nel merito e i passaggi essenziali dell'elaborato peritale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può risolversi in una rilettura del merito né in una generica contestazione della consulenza: è necessario individuare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado con motivazione conforme, il ricorrente deve confrontarsi con la doppia conforme e indicare le specifiche divergenze tra le due decisioni; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. non può essere scrutinata se il ricorrente non trascrive il contenuto del motivo di appello asseritamente specifico e della motivazione di primo grado che si assume erroneamente criticata.
  • Una domanda o eccezione non esaminata in cassazione non può essere utilmente dedotta se non risulta che sia stata ritualmente riproposta nel grado di appello.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese ed è possibile il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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