Sentenza n. 951/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi di comunicazione e videomapping in favore dell’operatore economico classificatosi primo, nonché gli atti di gara presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, mandataria di un RTI classificatosi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara deducendo: incompetenza e difetto di attribuzione nell’adozione degli atti; violazione della disciplina sulla verifica dell’offerta anomala e difetto di istruttoria, motivazione, travisamento e illogicità quanto alla congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale; erronea attribuzione del punteggio massimo per un subelemento dell’offerta tecnica, asseritamente non conforme alle richieste del disciplinare; violazione del disciplinare quanto al cronoprogramma, che sarebbe stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’aggiudicataria e non da un tecnico abilitato, oltre il superamento della soglia temporale massima; invalidità della garanzia provvisoria. La censura decisiva riguardava l’art. 17 del disciplinare, che imponeva, a pena di esclusione, l’allegazione di un cronoprogramma-diagramma di Gantt sottoscritto da un tecnico abilitato. La ricorrente ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell’appalto, ovvero il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del quinto motivo, ritenendo illegittima l’ammissione dell’aggiudicataria. L’art. 17 del disciplinare prescriveva tassativamente che il cronoprogramma integrante l’offerta economica-temporale fosse sottoscritto da un tecnico abilitato, ossia da un professionista legittimato ad assumere la responsabilità delle soluzioni tecniche e organizzative relative alla riduzione dei tempi di esecuzione e alla sicurezza. Nel caso concreto il cronoprogramma era stato sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante della società, privo del titolo richiesto. Il vizio non è stato qualificato come mera irregolarità formale: incideva sulla validità dell’offerta temporale, sulla verificabilità delle misure tecniche dichiarate e sulla serietà e affidabilità dell’impegno assunto. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché il cronoprogramma costituiva parte integrante dell’offerta economica-temporale e l’art. 14 del disciplinare, in conformità all’art. 101 del d.lgs. 36/2023, escludeva la sanatoria delle carenze relative alla documentazione costitutiva dell’offerta tecnica ed economica. Il TAR ha inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico e la necessità di assicurare la parità di trattamento. Per effetto della mancata esclusione dell’aggiudicataria, l’aggiudicazione è stata annullata. È stata dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more ed è stato disposto il subentro della ricorrente, seconda classificata, nell’appalto. Le spese sono state poste a carico della stazione appaltante e della controinteressata, in solido quanto alla soccombenza ma liquidate in € 2.000,00 per ciascuna, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione sulla determinazione a contrarre; il giudizio si fonda invece principalmente sulla violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per l’affidamento.
art. 50, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa ... con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; ... b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità ... con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Il soccorso istruttorio non può sanare carenze, omissioni o irregolarità riguardanti la documentazione che compone l’offerta tecnica o economica; pertanto non è utilizzabile per sostituire la sottoscrizione richiesta del cronoprogramma da parte di un tecnico abilitato.
art. 106 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla contestata validità della garanzia provvisoria, ma non posto a fondamento della decisione.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di partecipazione, ma non posto a fondamento della decisione.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Applicati per dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e disporre il subentro della ricorrente nell’appalto.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria e della reintegrazione in forma specifica; il giudice ha accordato la tutela specifica mediante subentro.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone, a pena di esclusione, che un documento integrante l’offerta sia sottoscritto da un tecnico abilitato, tale requisito non si esaurisce nella sottoscrizione del concorrente, ma richiede la firma del professionista cui l’ordinamento riconosce la competenza e la responsabilità tecnica per le soluzioni dichiarate.
- La sottoscrizione di un documento dell’offerta da parte di un soggetto privo dell’abilitazione professionale richiesta dalla lex specialis rende l’offerta inidonea e impone l’esclusione del concorrente, quando il requisito incide sulla verificabilità tecnica, sulla sicurezza e sulla serietà dell’impegno assunto.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze relative a documenti che compongono l’offerta tecnica o economica, né per modificare o integrare un elemento essenziale dell’offerta; ciò vale anche quando la carenza consista nella sottoscrizione da parte di un soggetto privo del titolo abilitativo richiesto.
- Il principio di autoresponsabilità impone all’operatore economico di osservare con diligenza professionale le prescrizioni della lex specialis e preclude che una violazione sostanziale delle regole di gara sia neutralizzata mediante un trattamento di favore incompatibile con la par condicio.
- L’annullamento dell’aggiudicazione illegittima consente il subentro del concorrente secondo classificato quando, escluso l’aggiudicatario, la graduatoria individua il ricorrente quale operatore utilmente collocato; il contratto eventualmente stipulato nelle more può essere dichiarato inefficace ai fini della tutela in forma specifica.
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