Sentenza n. 4791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1534/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 1534/2022 e, in primo grado, nota comunale di sospensione e successiva archiviazione dell'istanza di permesso di costruire per area classificata ad alta pericolosità idraulica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano presentato un'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale. Il Comune, sulla base della nuova perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica approvata dall'Autorità di bacino ed entrata in vigore il 28 gennaio 2015, aveva sospeso l'esame dell'istanza, subordinandone l'eventuale ripresa al nulla osta dell'Autorità di bacino, poiché i lotti ricadevano in un'area ad alta pericolosità idraulica. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello gli interessati hanno dedotto, con un unico motivo articolato, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI, dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2002, degli artt. 1, 3, 6 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost. Hanno sostenuto che il Comune e l'Autorità di bacino non avrebbero considerato l'effettivo stato dei luoghi e alcune circostanze sopravvenute, quali il completamento della lottizzazione, opere di livellamento, pozzi assorbenti e opere comunali per lo smaltimento delle acque meteoriche, asseritamente idonee a incidere sulla valutazione del rischio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando la legittimità della decisione di primo grado e degli atti comunali impugnati. La verificazione disposta in appello ha accertato che l'area ricade nella perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino dell'Autorità competente. Il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni del verificatore, secondo cui pozzi assorbenti, recinzione perimetrale, terrapieno di livellamento e opere idrauliche comunali possono produrre effetti localizzati sul deflusso delle acque meteoriche, ma non sono idonei a infirmare la valutazione del rischio idraulico e geomorfologico, fondata su metodologie, scale e criteri propri della pianificazione di bacino. Pertanto, il Comune ha legittimamente disposto la sospensione, rectius l'archiviazione, dell'istanza edilizia in ragione della collocazione dei lotti in area ad alta pericolosità idraulica. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna amministrazione appellata, liquidate in € 3.000 oltre accessori, nonché delle spese di verificazione, quantificate in € 4.000 oltre accessori se dovuti, detratto l'acconto già ricevuto.
Norme richiamate
art. 24 NTA del PAI
La disposizione è richiamata dagli appellanti quale parametro di legittimità degli atti adottati in relazione alla pericolosità idraulica dell'area; il testo della decisione non ne esplicita l'interpretazione autonoma.
art. 25 NTA del PAI
La disposizione è richiamata dagli appellanti quale parametro di legittimità degli atti adottati in relazione alla pericolosità idraulica dell'area; il testo della decisione non ne esplicita l'interpretazione autonoma.
art. 9 legge regionale n. 19 del 2002
La norma è indicata tra i parametri asseritamente violati; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
artt. 1, 3, 6 e seguenti l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate in relazione alle censure procedimentali, al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti; il Collegio le ritiene non utilmente invocate alla luce dell'accertamento tecnico svolto.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità; la decisione non ne fornisce una distinta interpretazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
Massime di principio
- La classificazione di un'area come soggetta ad alta pericolosità idraulica secondo gli strumenti di pianificazione di bacino può giustificare la sospensione o l'archiviazione dell'istanza di permesso di costruire, quando i lotti interessati ricadano nella relativa perimetrazione.
- Opere locali quali pozzi assorbenti, recinzioni, terrapieni di livellamento e opere di smaltimento delle acque meteoriche, anche se idonee a produrre effetti localizzati sul deflusso, non superano di per sé le risultanze della pianificazione di bacino fondata su metodologie, scale e criteri propri della valutazione del rischio idraulico e geomorfologico.
- Una verificazione disposta in appello e svolta mediante il corretto accertamento dei presupposti fattuali può costituire fondamento decisivo per respingere le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti rivolte contro la valutazione della pericolosità idraulica.
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