Cassazione Civile, Ordinanza n. 16498/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 1999, emesso ai fini IRAP e IRPEG a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La contribuente aveva contestato l'atto dinanzi al giudice tributario, deducendo anche la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l'inapplicabilità della proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento; in appello l'Ufficio aveva visto confermata la decisione. La precedente cassazione con rinvio aveva già chiarito che la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale, ma deve riproporre le questioni assorbite o non esaminate per evitare la rinuncia. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria aveva nuovamente rigettato l'appello erariale, esaminando anche il merito della pretesa tributaria. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 56, 61 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice del rinvio avrebbe esaminato questioni di merito che la contribuente non aveva ritualmente riproposto in appello e che dovevano considerarsi rinunciate; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione; 3-8) violazioni di norme sostanziali tributarie e vizi motivazionali in relazione al merito dell'accertamento. La contribuente è rimasta intimata nel presente giudizio, mentre nel precedente passaggio aveva resistito e proposto ricorso incidentale su un profilo processuale relativo alla necessità dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i rilievi sulla violazione delle regole di devoluzione e rinuncia nel processo tributario e sull'erroneo uso del principio di non contestazione. In particolare ha ribadito che, nel giudizio tributario, le questioni ed eccezioni non accolte e non espressamente riproposte dall'appellato si intendono rinunciate, mentre nel caso dell'Amministrazione finanziaria le ragioni poste a base dell'atto impositivo restano acquisite al giudizio e non devono essere riproposte, salvo precisa volontà di sottrarle al dibattito processuale; per contro, incombe sulla parte vittoriosa in primo grado l'onere di riproporre specificamente le proprie ragioni assorbite o non esaminate. Ha quindi ritenuto che il giudice del rinvio non si fosse conformato ai principi già enunciati dalla precedente ordinanza rescindente, avendo esaminato per la prima volta i motivi sostanziali della contribuente senza verificare se fossero stati ritualmente riproposti in appello. I motivi dal terzo all'ottavo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato alle sole questioni effettivamente riproposte dalla contribuente e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro della denuncia di violazione di legge nei motivi del ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro della denuncia di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi o insufficiente motivazione.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non può essere applicato in modo improprio per ritenere acquiescenza o acquisizione di fatti/processi che non rientrano nella sua sfera operativa.
art. 100 c.p.c.
È richiamato nel ricorso incidentale precedente, in relazione all'interesse ad agire o a impugnare.
art. 346 c.p.c.
Nel processo tributario opera come regola di rinuncia implicita alle questioni ed eccezioni non accolte e non riproposte in appello.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma invocata dalla contribuente per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
È la base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
art. 10 della legge n. 289 del 2002
È la disposizione sulla quale l'Ufficio fondava la proroga biennale dei termini di accertamento, ritenuta rilevante ai fini della tempestività dell'atto.
art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992
Riproduce nel processo tributario la regola dell'art. 346 c.p.c.; le questioni ed eccezioni non accolte e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.
art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme alle norme sul rito tributario per denunciare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in combinazione con gli artt. 56 e 63 del medesimo decreto per sostenere la nullità della decisione di rinvio.
art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per il coordinamento tra rito tributario e norme del codice di procedura civile.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 2700 c.c. per contestare la valutazione degli elementi probatori e l'onere della prova.
art. 2700 c.c.
È richiamato nel quarto motivo in tema di efficacia probatoria degli atti pubblici.
d.P.R. n. 917/1986
artt. 53, 60 e 75; art. 56, comma 3
Norme fiscali richiamate nei motivi dal terzo al quinto, poi assorbiti, in relazione al merito della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte appellata che abbia ottenuto ragione in primo grado deve riproporre espressamente in appello le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite; in mancanza, esse si intendono rinunciate.
- Le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato restano normalmente acquisite al giudizio e non richiedono una riproposizione specifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, salvo che essa manifesti una volontà diversa e incompatibile con la loro permanenza nel contraddittorio.
- Il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può ampliare il thema decidendum oltre i limiti tracciati dalla decisione rescindente.
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per supplire alla mancata verifica della rituale riproposizione delle questioni nel giudizio di appello o di rinvio.
- Quando l'accoglimento dei motivi processuali rende superfluo l'esame delle censure di merito, i restanti motivi sono assorbiti.
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